Nella Delibera n. 1069 del 14 novembre 2018 dell’Anac, una Società chiedeva un parere sulla legittimità di una procedura di gara, segnalando che la Stazione appaltante non aveva applicato la norma di cui all’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, come modificato dal Dlgs. n. 56/2017, e pertanto non aveva escluso le offerte carenti dell’indicazione dei costi della manodopera. Di conseguenza, la graduatoria aveva impedito che l’affidamento fosse aggiudicato all’istante. Poi, la lettera di invito con cui il Comune prevedeva che i concorrenti indicassero i costi aziendali della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, non faceva menzione dell’obbligo
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