Tar Liguria, Sentenza n. 673 del 14 ottobre 2024
Un’Impresa ha presentato ricorso contro gli atti di una procedura negoziata indetta da una Provincia per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza di barriere stradali, contestando i verbali di gara e la Determina di aggiudicazione a favore di un’altra Società.
Il ricorso chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, un risarcimento economico. I motivi del ricorso includevano la presunta genericità della dichiarazione di subappalto della Società aggiudicataria e la riduzione, da parte della ricorrente, del costo della manodopera. La ricorrente sosteneva che tale riduzione fosse consentita dal Dlgs. n. 36/2023 e giustificata da una migliore organizzazione aziendale. Inoltre, contestava il calcolo degli oneri della manodopera effettuato dalla Stazione appaltante, sostenendo che fosse stato applicato in modo contraddittorio.
La Provincia e la Società aggiudicataria si sono opposte al ricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione e chiedendo il rigetto nel merito.
I Giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara i costi della manodopera, scorporandoli dall’importo sottoposto a ribasso. Tuttavia, l’Operatore economico può ridurre indirettamente i costi della manodopera dimostrando un’efficienza organizzativa che gli consenta di applicare un ribasso più elevato sull’importo dei lavori o dei servizi, esclusi i costi del lavoro e della sicurezza. Questa interpretazione, supportata da diverse Sentenze del Tar, è in linea con l’intento del Legislatore di non consentire il ribasso diretto dei costi della manodopera.
Alcune Sentenze hanno invece sostenuto che il costo della manodopera resti parte dell’importo soggetto a ribasso, come avveniva nel vecchio regime, ma tale interpretazione è stata respinta perché contraria alla normativa attuale, che richiede la separazione dei costi della manodopera e della sicurezza dagli importi ribassabili.
Nel caso in esame, la Stazione appaltante ha correttamente applicato le nuove disposizioni, prevedendo che i costi della manodopera non fossero ribassabili. Il Modulo per l’offerta economica era chiaro nel separare questi costi dall’importo ribassabile, pur permettendo all’Impresa di indicare un costo della manodopera inferiore, purché giustificato dall’efficienza organizzativa. L’offerta della ricorrente è risultata ambigua, poiché ha confuso i costi della manodopera con quelli della sicurezza e ha commesso errori nel calcolo dell’importo complessivo. Di conseguenza, l’Amministrazione ha agito correttamente nel non accettare l’offerta, evitando di alterare le condizioni di parità tra i concorrenti. In conclusione, la ricorrente non può avvalersi di un’interpretazione che includa il costo della manodopera nell’importo ribassabile, poiché ciò contrasterebbe con la normativa vigente.
Inoltre, tale interpretazione avrebbe portato all’esclusione dell’offerta per anomalia.