L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 507 del 30 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime di esenzione Iva per cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, tra cui anche i guanti.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 124 del Dl. n. 34/2020 ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. A seguito di tale disposizione, è stato inserito il n. 1-ter. 1 nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevedendo che siano soggette all’aliquota Iva del 5% le cessioni dei “dpi” indicati al comma 1 del citato art. 124, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. In via transitoria e sino al 31 dicembre 2020 è previsto il riconoscimento a dette cessioni di un regime di esenzione Iva che non pregiudica, tuttavia, il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente. Rispetto alla elencazione dei beni contenuta nell’art. 124, comma 1, la Risposta in commento ha ad oggetto la disciplina applicabile agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (nello specifico, guanti in lattice, in vinile e in nitrile).
Con la recente Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, sono stati forniti chiarimenti in ordine all’operatività della disciplina. Per riguarda il caso in esame, al paragrafo 2.11, in relazione ai suddetti articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, che comprendono anche i guanti, la citata Circolare ha evidenziato che, posto che la norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato, assume rilievo unicamente la “finalità sanitaria” dei beni in commento, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 124, i Protocolli di sicurezza adottati nei diversi Settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio i Protocolli di sicurezza adottati nel Settore dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della Scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti.
Pertanto, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi Protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa in commento. I beni in esame sono individuati nel Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) – “Rapporto ISS ‘Covid-19’ n. 2/2020”. Questo Documento indica quali sono i “dpi” e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da “Covid-19”.
Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l’Agenzia delle Dogane ha classificato questi beni alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. Resta inteso che il trattamento Iva agevolato introdotto dall’art. 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di “dpi” o di dispositivo medico.
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che alle cessioni dei guanti che sono considerati “dpi” o dispositivo medico, così come sopra descritti, si applica il regime di esenzione Iva qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, e l’aliquota Iva nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.






