Con un Avviso pubblicato il 18 maggio 2020 sul proprio sito istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ha fatto il punto sulle principali misure concernenti le attività sportive, introdotte dal Dpcm. 17 maggio 2020.
Eccole riportate qui di seguito:
a. l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’art. 1, comma 8, primo periodo, del Dl. 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee-guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia di cui all’Allegato 8 del Decreto;
b. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
c. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da “Covid-19”, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paraolimpico (Cip) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una Regione all’altra, previa convocazione della Federazione di appartenenza. A tal fine saranno emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, apposite “Linee-guida” a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Coni e del Cip, sentita la Federazione medico sportiva italiana, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva;
d. l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, saranno emanate “Linee-guida” a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la Fmsi, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le “Linee-guida” applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel Settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle “Linee-guida” nazionali;
e. per l’attuazione delle “Linee-guida”, di cui alle precedenti lett. c) e d), e in conformità ad esse, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, nonché le Associazioni, le Società, i Centri e i Circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun Organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di Previdenza e Sicurezza sociale, appositi Protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;
f. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g. sono sospese le attività di Centri benessere, Centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), Centri culturali e Centri sociali.