“Covid-19”: in caso di malattia, ancora valide le tutele del Decreto “Cura Italia”


Per i dipendenti delle P.A. l’assenza per malattia, in caso di accertata positività al “Covid-19”, continua a essere equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi Contratti collettivi nazionali e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.

È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con un Parere rilasciato al Ministero della Giustizia in merito, appunto, al trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a “Covid-19”, a seguito della cessazione dello Stato di emergenza epidemiologica prevista dal Dl. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52/2022.

Le indicazioni fornite dalla Funzione pubblica, recepite all’interno della Circolare interna n. 164521/2022 che il Ministero della Giustizia ha recentemente diramato, trovano efficace applicazione per tutte le P.A.

Secondo la Funzione pubblica, in particolare, la disposizione contenuta all’art. 87, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) – secondo cui il periodo trascorso in malattia dovuta a “Covid-19” è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto – è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal citato Dl. n. 24/2022, né da altre fonti normative.