Sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza 22 ottobre 2021 del Ministero della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.
Dall’Ordinanza emerge che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni o dichiarazione. Le certificazioni rilasciate dai predetti Stati, inoltre, sono considerate equivalenti a quelle italiane.
L’art. 3 dell’Ordinanza modifica la lista di Stati e territori di cui all’Elenco “C” dell’Allegato “20” al Dpcm. 2 marzo 2021.
L’ingresso in Italia per coloro che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori del predetto elenco “C” è consentito previa presentazione del “Passenger Locator Form” (Plf), presentazione di una “Certificazione verde”. Qualora quest’ultimo non fosse valido, il soggetto deve sottoporsi a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Plf per 5 giorni e sottoporsi ad un test molecolare o antigenico.
L’art. 4 dell’Ordinanza modifica la lista di Stati e territori di cui all’Elenco “D” dell’Allegato “20” al Dpcm. 2 marzo 2021. Restano valide gran parte delle limitazioni relative all’art. 3, ma è necessario per il rientro in Italia da questi Paesi, presentare una Certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare o antigenico ed essere risultato negativo.
I viaggi di andata e ritorno per i Paesi dell’Elenco “E” sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
Infine, i bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell’isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un Certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste.
L’esenzione dall’isolamento fiduciario non si applica ai minori di età pari o superiore a 6 anni per i quali non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia da Stati o territori esteri.




