Con il Dl. 23 febbraio 2021, n. 15, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021, sono state introdotte nuove disposizioni relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica in atto. Nello specifico, è stato ulteriormente prorogato – stavolta fino al 27 marzo 2021 – sull’intero territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, eccezion fatta per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Resta ferma, così come disposto dalle previgenti norme, la possibilità di rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, una modifica apportata all’art. 1 del Dl. n. 33/2020 ha disposto che siano denominate:
a) “Zona bianca”: le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collochino in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”: le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi sia superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collochino in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collochino in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”: le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi sia superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collochino in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla”: le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lett. a), b), c).
Fino alla citata data del 27 marzo 2021, sono inoltre fissate le seguenti regole in materia di visite a parenti ed amici: è consentito, nella “Zona gialla” in ambito regionale e nella “Zona arancione” in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 05:00 e le 22:00, nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Stop totale alle visite nelle abitazioni private, invece, nella “Zona rossa”.
Ove la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, resta ferma la deroga già prevista per gli abitanti dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che possono uscire dal proprio territorio comunale e spostarsi fino a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il comma 4 dell’art. 1 del Dl. 14 gennaio 2021, n. 2, è abrogato. Il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali ex art. 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle citate misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.