Nella G.U. n. 78 del 2 aprile 2022, è stata pubblicata l’Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della Salute, in cui sono state adottate delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del ‘Covid-19’ nel Trasporto pubblico”, nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.

L’Ordinanza sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, salvo altre disposizioni. 

In particolare, fino al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del “Green Pass” base, l’accesso e l’utilizzo di aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di Trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti), treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity e AV, autobus.

Rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per l’accesso ad aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di Trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di Trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, “Intercity Notte” e AV, autobus, mezzi impiegati nei servizi di Trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi i servizi di Trasporto pubblico non di linea quali taxi, Ncc e natanti, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, a funivie, cabinovie e seggiovie. 

L’Ordinanza informa che nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti dovranno essere previsti:

  1. l’installazione di punti vendita e distributori di dispositivi individuali di protezione di tipo Ffp2;
  2. forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessità e sul corretto utilizzo negli spazi chiusi di dispositivi individuali di protezione di tipo Ffp2
  3. la sanificazione e l’igienizzazione quotidiana dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro effettuate con le modalità definite dalle specifiche Circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, tra le quali i biocidi ed i presìdi Medici/Chirurgici;
  4. sulle Metropolitane, sugli Autobus e su tutti i mezzi di Trasporto pubblico regionale e locale l’installazione di appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani; 
  5. l’adozione di misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali Stazioni e autostazioni, agli Aeroporti, ai Porti al fine di evitare assembramenti;

Per l’approfondimento delle prescrizioni alle singole modalità di trasporto si rimanda all’Allegato tecnico dell’Ordinanza.