Come si apprende dalla G.U. n. 118 del 21 maggio 2022, è stata pubblicata l’Ordinanza n. 892 del 16 maggio 2022, finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da “Covid-19” di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali regolate con Ordinanze di Protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza.
Dal 1° aprile 2022, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, il coordinatore del Dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco, hanno assunto le funzioni di soggetti responsabili per il progressivo rientro nell’ordinario delle attività riferite alla situazione emergenziale di cui trattasi dopo la cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020.
I soggetti responsabili individuati sono autorizzati alla prosecuzione fino al 31 maggio 2022 delle attività in essere alla data del 31 marzo 2022, “nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa”, indicati nell’allegato “Tabella A”, limitatamente ai seguenti ambiti operativi specifici:
- prosecuzione del supporto logistico alle attività poste in essere dalle componenti e strutture operative e dai soggetti concorrenti per le attività di contrasto alla pandemia da “Covid-19”, anche mediante la dislocazione o l’impiego di mezzi e attrezzature rese disponibili nell’ambito delle rispettive colonne mobili di Protezione civile e dal Volontariato organizzato di Protezione civile, comprensiva dell’attività di recupero o di pianificazione dell’attività di cessione dei beni ai soggetti utilizzatori a titolo gratuito;
- prosecuzione dello stoccaggio di materiali ed attrezzature, inclusi dispositivi di protezione individuali, acquisiti dalle Regioni e Province autonome su autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile ovvero distribuiti dal medesimo Dipartimento, distinti da quelli gestiti dal Commissario straordinario di cui all’art. 122 del Dl. n. 18/2020, ai fini del progressivo utilizzo prima delle relative scadenze;
- prosecuzione del supporto operativo e organizzativo assicurato dalle Strutture regionali e territoriali di Protezione civile, anche mediante l’impiego del Volontariato organizzato di Protezione civile, alle attività poste in essere dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale per le attività di contrasto alla pandemia da “Covid-19”;
- prosecuzione dell’avvalimento degli operatori socio-sanitari autorizzati con l’Ordinanza n. 665/2020 per le finalità di impiego ivi previste;
- prosecuzione degli incarichi delle figure professionali necessarie per il “contact tracing” autorizzati con l’Ordinanza n. 709/2020 prorogati da ultimo con l’art. 1 dell’Ordinanza n. 879 del 25 marzo 2022, nonché prosecuzione dell’incarico di personale medico assegnato alla Regione Campania autorizzato con l’Ordinanza n. 712/2020 e prorogato da ultimo con l’art. 3 della citata Ordinanza n. 879/2022.
Almeno 15 giorni prima della scadenza del termine del 31 maggio 2022, ciascun soggetto responsabile che ravvisi l’esigenza di proseguire ulteriormente una o più delle attività è tenuto a trasmettere al Dipartimento della Protezione civile:
a. la quantificazione degli oneri finanziari complessivi relativi alle misure già autorizzate con precedenti Ordinanze di Protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022. Tale quantificazione è da intendersi quale tetto massimo di spesa ai fini del relativo rimborso, che avverrà a cura del Dipartimento della Protezione civile, sulla base e previa valutazione delle ulteriori rendicontazioni che i predetti soggetti responsabili sono, comunque, tenuti a presentare entro il termine ultimo del 30 settembre 2022, tenuto conto delle anticipazioni già erogate e delle rendicontazioni assentite alla data della presente Ordinanza;
b. la pianificazione delle attività che si rende necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo da assicurarne il graduale rientro in ordinario, secondo apposito cronoprogramma che ne indichi la progressiva riduzione e completa conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022. La suddetta pianificazione, elaborata sulla base di specifiche motivazioni, dovrà recare altresì la quantificazione dei relativi oneri finanziari, cui si potrà far fronte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previa verifica delle relative disponibilità, mediante eventuale nuova Ordinanza di Protezione civile da adottare ai sensi dell’art. 1 del Dl. n. 24/2022.
Tutte le attività per le quali non verrà avanzata Istanza di ulteriore prosecuzione, cessano definitivamente alla data del 31 maggio 2022. I soggetti responsabili sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione, comprensiva degli oneri maturati fino al 31 maggio 2022, anche in più tranches, comunque entro il 30 ottobre 2022, onde consentirne la verifica ed il relativo rimborso prima della chiusura d’esercizio, con riferimento alle spese sostenute ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
I soggetti responsabili potranno provvedere alle attività entro il limite massimo di Euro 8 milioni e 235mila Euro, di cui 150mila per le finalità di ripristino della funzionalità della Caserma ‘Baisi’ a Colle Isarco, nel Comune di Brennero, ed Euro 8 milioni e 85mila articolati come specificato nella “Tabella A” in allegato.
Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica.
Per consultare interamente i contenuti dell’Ordinanza si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.




