Credito comunale privilegiato vantato nei confronti del Concessionario fallito

Nell’Ordinanza n. 22420 del 13 settembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sul credito che un Comune vanta nei confronti del Concessionario fallito. La Suprema Corte chiarisce che la riscossione delle Imposte pubbliche  viene espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un Ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, per cui quello che si instaura tra tale soggetto e l’Ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l’obbligo di riversarli all’Ente impositore, detratto l’aggio convenuto. Pertanto, in caso di insolvenza del Concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, legittimamente l’Ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 del Cc., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale disperdendosi nell’attivo patrimoniale della Società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali. Quindi, il credito che il Comune vanta nei confronti del Concessionario fallito è privilegiato.