È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023 il Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.
Si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nel Provvedimento.
La Cabina di regia
Il Decreto istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, un organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio o, su delega di questi, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e composto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il “Pnrr”, dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Quando si trattano materie che interessano le Regioni e le Province autonome, alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un Presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato.
La Cabina di regia eserciterà funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (15 aprile 2023), la Cabina di regia effettuerà una ricognizione delle Opere e degli Interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario. Con la ricognizione, verrà indicato, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo (in caso di Opere parzialmente finanziate) e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
Entro 15 giorni dalla ricognizione è prevista, con Dpcm., di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica, la rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi e all’approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina.
Al Dpcm. è demandato anche il compito di ripartire le risorse tra gli interventi identificati con “Codice unico di progetto”, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l’Amministrazione responsabile o il Soggetto Attuatore, nonché il costo complessivo dell’intervento a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Lo stesso provvedimento, inoltre, è chiamato a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi finalizzati al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione.
Il Commissario straordinario
Il Decreto-legge provvede, inoltre, che, con Dpcm., da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl., venga nominato, previa Delibera del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario nazionale per l’Adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibile proroga fino al 31 dicembre 2024.
Il Commissario provvederà alla realizzazione degli interventi di cui sarà incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di Legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’Ordinamento giuridico delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Il Commissario adempie ai compiti seguenti:
- acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente Decreto;
- provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;
- acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell’art. 149 del Dlgs. n. 152/2006;
- verifica e coordina l’adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall’art. 146 del Dlgs. n. 152/2006, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l’esercizio dei poteri sostitutivi;
- verifica e monitora lo svolgimento dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all’art. 114 del Dlgs. n. 152/2006, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l’adozione degli interventi correttivi ovvero l’esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo; provvede all’individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;
- effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell’ambito della quota di risorse, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia.
In caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli Interventi e delle Misure da parte dei soggetti responsabili, il Commissario, previa Delibera del Consiglio dei Ministri e sentito il soggetto inadempiente, potrà, su mandato del Presidente del Consiglio dei Ministri, a dottare, in via sostitutiva, gli Atti o i Provvedimenti necessari o di eseguire i Progetti e gli Interventi.
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 1, comma 3, e comma 8, lett. b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all’art. 48 del Dl. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021. Mentre, a tali interventi non si applicano le previsioni di cui all’art. 22 del Dlgs. n. 50/2016.
I termini per l’approvazione dei Progetti di gestione e quelli per la verifica dei Piani di utilizzo sono ridotti della metà. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 152/2006 sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l’Autorità competente comunica l’esito delle proprie valutazioni entro 30 giorni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di “VIA”.
Inoltre, il Commissario, sentite le Regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei Progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell’art. 114, del Dlgs. n. 152/2006, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.
Entro il 30 settembre 2023, le Regioni nei cui territori ricadono le dighe individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto del termine da parte delle Regioni del termine il Commissario esercita i poteri sostitutivi.
Verrà, infine, garantito il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio delle Opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli artt. 92 e 93, del Rd. n. 215/1933, e dell’art. 3 della Legge n. 166/1952: anche nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le Amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, entro il termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento.
Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica
Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d’intesa con la Regione territorialmente competente, potrà stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli Atti adottati dalle Autorità di vigilanza. Il Commissario potrà, inoltre, fissare un termine per l’effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.
Infine, il Commissario può autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.
Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
Il Dl. inserisce tra le attività di edilizia libera la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
Il Decreto-legge autorizza, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura, da parte della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato “A” al Decreto.
Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica
Il Decreto-legge istituisce gli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, che avranno funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e per raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee.
Gli Osservatori provvederanno all’elaborazione e l’aggiornamento del quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei Piani di bacino distrettuali. Le Amministrazioni regionali, gli Enti di governo dell’ambito, i Consorzi di bonifica, le Società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti, dunque, a rendere disponibili i dati e le informazioni di loro competenza all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
Sistema sanzionatorio
Il Decreto rafforza il sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, attraverso un inasprimento delle sanzioni pecuniarie.
Piano di Comunicazione relativo alla crisi idrica
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, con Dpcm., verrà approvato un Piano di Comunicazione volto ad assicurare un’adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.




