Nell’Ordinanza n. 18447 del 30 giugno 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che l’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 492/1997 consente l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di continuazione dell’illecito, ovverosia quando con più azioni si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo. In questo caso, le condotte illecite si concentrano in un unico periodo d’imposta. Diversamente, quando la commissione degli illeciti continua, ripetutamente in relazione allo stesso tributo, ma in più periodi d’imposta, la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5, per la quale “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che, in materia di Ici, la protrazione dell’omessa denuncia fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta al riconoscimento, trattandosi di violazione della stessa indole ed ascrivibili ad una medesima reiterata condotta, del regime attenuato della continuazione ex art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 472/1997.




