Il Ministero dell’Interno, con Parere n. 32455 del 15 ottobre 2024, pubblicato l’8 luglio 2025, ha affrontato la questione relativa alla compatibilità tra la carica di Consigliere comunale e quella di Presidente di un’Associazione sportiva dilettantistica che usufruisce gratuitamente di una Palestra comunale. Il dubbio nasceva dall’ipotesi che tale circostanza potesse configurare una causa ostativa all’espletamento del mandato elettivo, in riferimento a quanto previsto dall’art. 63 del Tuel.
In primo luogo, viene valutato se, in base al comma 1, n. 2, del citato art. 63, Tuel, il Consigliere potesse essere considerato coinvolto in attività rese “nell’interesse del Comune”, condizione che potrebbe determinare incompatibilità in presenza di appalti, servizi o somministrazioni. Tuttavia, il Dait ha chiarito che l’Associazione sportiva non assume alcuna obbligazione in favore dell’Ente: la concessione della Palestra avviene su semplice richiesta e non in esecuzione di un rapporto contrattuale o convenzionale. L’Ente non ha strumenti per vincolare l’uso dello spazio a fini pubblici o collettivi, né l’attività svolta può essere interpretata come servizio reso al Comune.
Pertanto, non sussistono gli elementi oggettivi necessari per ritenere configurata una situazione di incompatibilità ai sensi di tale previsione.
In secondo luogo, il Ministero ha analizzato l’art. 63, comma 1, n. 1, Tuel, che contempla l’ipotesi di incompatibilità per gli Amministratori di Enti partecipati almeno al 20% dal Comune, o che ricevono una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa, superiore al 10% delle proprie entrate annuali. Da quanto emerso, il Comune non possiede alcuna quota di partecipazione nell’Associazione, e pertanto non esercita ingerenze né influenza nella sua governance. Quanto alle sovvenzioni, il beneficio concesso, quantificato in poche decine di Euro per l’anno 2024, non risulta, né continuativo, né obbligatorio, ma costituisce un’erogazione a titolo gratuito, svincolata da obblighi giuridici. Secondo il Dait, per accertare la rilevanza del contributo ai fini dell’incompatibilità, è necessario verificare la natura facoltativa della sovvenzione, la sua continuità nel tempo, e il peso percentuale rispetto alle entrate complessive dell’associazione. A tal fine, sarà determinante esaminare la documentazione contabile dell’Ente interessato.
Alla luce di quanto esposto, il Ministero ha concluso che, in mancanza del superamento della soglia del 10% della parte facoltativa delle sovvenzioni comunali, non si ravvisano elementi di incompatibilità per il Consigliere comunale nel caso di specie.
Infine, il Parere ricorda che, in conformità all’art. 69 del Tuel, è compito dell’Organo consiliare verificare la regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, nel rispetto del contraddittorio e garantendo all’Amministratore interessato il diritto di difesa e il tempo necessario per rimuovere la condizione eventualmente contestata.




