Dait: Impresa familiare e incompatibilità del Consigliere

Il Dait ha chiarito che la sola esistenza di un’impresa familiare non basta a dimostrare automaticamente l’incompatibilità

Con il Parere n. 35380 dell’11 novembre 2024, pubblicato l’8 luglio 2025, il Dait ha chiarito che la sola esistenza di un’impresa familiare non basta a dimostrare automaticamente l’incompatibilità.

Nel ns. caso l’impresa in questione è formalmente intestata al genitore, che ne detiene la rappresentanza e la gestione, mentre il Consigliere non riveste alcun ruolo direttivo né possiede poteri di coordinamento o rappresentanza.

Un Comune ha richiesto al Ministero dell’Interno di esprimersi sulla presunta incompatibilità di un Consigliere Comunale che collabora nell’impresa familiare del proprio genitore, nel momento in cui quest’ultima risulta aggiudicataria di un appalto pubblico. In particolare, si è chiesto se il solo fatto che il Consigliere operi come collaboratore familiare possa configurare la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2, Tuel.

Secondo il Ministero, per configurare la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2, Tuel, occorre la presenza di 2 elementi:

  • un presupposto soggettivo, cioè il ruolo attivo del consigliere nell’impresa come titolare, amministratore o dipendente con poteri gestionali;
  • un presupposto oggettivo, legato all’esistenza di un rapporto giuridico tra l’impresa e il Comune.

Nel caso specifico, il Consigliere non risulta avere alcuna qualifica che implichi poteri di rappresentanza o amministrazione. Inoltre, la struttura dell’impresa familiare, regolata dall’art. 230-bis, Cc., configura un’impresa individuale, il cui titolare resta il genitore. La partecipazione del Consigliere è limitata al contributo lavorativo, che genera diritti patrimoniali (come la partecipazione agli utili), ma non equivale a una condivisione del controllo.

La semplice presenza all’interno dell’impresa familiare non implica una “partecipazione attiva” nel senso giuridico richiesto dalla norma.

Resta comunque fermo che spetta al Consiglio Comunale verificare l’esistenza di cause ostative, seguendo la procedura prevista dall’art. 69 del Tuel, che garantisce il diritto di difesa e la possibilità di rimuovere eventuali elementi di incompatibilità.