Il Dait, con Parere Prot. n. 30915 del 20 dicembre 2024, pubblicato l’8 luglio 2025, si è espresso dalle funzioni esercitabili dal Vicesindaco durante la sostituzione del Sindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Tuel. In seguito alla sospensione di un Sindaco, colpito da una misura cautelare di arresti domiciliari, il Vicesindaco ha assunto le sue funzioni ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
Il quesito riguarda se in tale situazione il Vicesindaco possa anche partecipare alle sedute del Consiglio comunale esercitando il diritto di voto. Il dubbio nasce dalla necessità del Presidente del Consiglio comunale di convocare l’Organo per discutere e approvare atti fondamentali per la vita amministrativa del Comune, tra cui il bilancio di previsione. Considerando che il Vicesindaco ricopre anche il ruolo di Assessore delegato e al momento sostituisce il Sindaco sospeso, è stato chiesto al Ministero dell’Interno di chiarire se possa anche votare in Consiglio.
La risposta del Ministero è stata netta: il Vicesindaco non può svolgere il ruolo di Consigliere comunale con diritto di voto. Questa posizione si basa su consolidati pareri del Consiglio di Stato, secondo cui le funzioni di componente del Consiglio comunale, in particolare il diritto di voto, spettano esclusivamente all’eletto e non sono delegabili. Non solo nei Comuni piccoli, dove già è vietata qualsiasi forma di sostituzione nell’Organo consiliare, ma anche in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come in questo caso.
In sostanza, anche se il Vicesindaco può reggere le funzioni del Sindaco sospeso, ciò non gli conferisce il potere di votare in Consiglio comunale; è un principio che tutela la rappresentanza democratica e il rispetto dell’elezione diretta: chi è stato eletto in Consiglio ha un diritto che non può essere trasferito, nemmeno temporaneamente.




