Dait: pubblicato Parere su sindacato ispettivo dei Consiglieri

Il Dait ha esaminato la richiesta del Sindaco e del Segretario di un Comune che segnalano segnalato il comportamento di alcuni Consiglieri soliti rivolgere richieste molto dettagliate su singoli atti di gestione.

Il Dait, con parere n.17160 del 1° giugno 2026, pubblicato il 10 agosto 2026, ha esaminato la richiesta del Sindaco e del Segretario di un Comune, con il quale hanno segnalato il comportamento di alcuni Consiglieri soliti rivolgere richieste molto dettagliate, anche direttamente all’organo di revisione, su singoli atti di gestione. La domanda riguardava il corretto esercizio degli istituti di sindacato ispettivo e più in generale, delle prerogative connesse al mandato consiliare.

Il parere ha ricordato che l’attività ispettiva dei Consiglieri si esercita attraverso gli strumenti previsti dall’art.43 del Tuel: interrogazioni, mozioni, richieste di chiarimenti rivolte al Sindaco e agli Assessori, oltre alle domande rivolte agli uffici per ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato. Tuttavia, tale attività deve rispettare la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, sancita dall’art.107 del Dlgs 267/2000.

Il Dipartimento ha ribadito che il Consigliere non è tenuto a motivare le proprie richieste, ma deve comunque formulare istanze utili e pertinenti al mandato. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso consiliare deve essere esercitato in rapporto di strumentalità con le funzioni di indirizzo e controllo politico‑amministrativo: così il Consiglio di Stato con la Sentenza n.4792/2021 e il Tar Veneto con la Sentenza n.393/2020, che hanno escluso la legittimità di richieste troppo ampie o minuziose, tali da trasformarsi in un controllo puntuale degli atti gestionali.

Il parere ha richiamato anche il principio di proporzionalità e di non aggravamento dell’attività amministrativa, evidenziato dal Tar Lombardia con la Sentenza n.3514/2025. Inoltre, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.5197/2025, ha ricordato che il diritto di accesso del Consigliere, pur più ampio di quello previsto dalla Legge n.241/1990, deve comunque essere bilanciato con altri diritti di pari rango, non potendo prevalere in modo assoluto.

Pertanto il Dait ha confermato che l’art.43 del Tuel richiede che i dati richiesti siano realmente utili al mandato e si pongano in rapporto di strumentalità con le funzioni consiliari, così da consentire al Consigliere di valutare la correttezza dell’azione amministrativa, esprimere un voto consapevole e svolgere pienamente il proprio ruolo ispettivo.