Nel Parere n. 39093 del 30 dicembre 2025, pubblicato in data 8 aprile 2026, il Dait ha affrontato la questione relativa alla gestione di una segnalazione protocollata presso un Ente Locale, apparentemente sottoscritta ma ritenuta dal Segretario generale con firma non autentica e quindi assimilabile, nella sostanza, a una denuncia anonima.
La richiesta di chiarimento è nata dall’esigenza di individuare una procedura che consentisse ai Consiglieri comunali, destinatari dello scritto, di esercitare il proprio diritto di controllo politico-amministrativo, senza tuttavia compromettere la tutela dei terzi menzionati nella segnalazione.
Il Dipartimento ha richiamato la disciplina dell’art. 43 del Tuel, che riconosce ai Consiglieri comunali un diritto di informazione particolarmente ampio, finalizzato all’espletamento del mandato. Tale diritto tuttavia, come ha evidenziato la giurisprudenza più recente, non è privo di limiti. Le Sentenze del Consiglio di Stato (n. 2089/2021; n. 2189/2023; n. 4792/2021; n. 769/2022) e del Tar Lazio-Latina (n. 49/2023) hanno infatti ribadito la necessità di un equilibrato bilanciamento tra l’ampiezza del diritto di accesso dei Consiglieri e la riservatezza dei terzi, sottolineando che la diffusione dei dati può avvenire anche in presenza di dati sensibili, purché accompagnata dalla mascheratura dei nominativi e di ogni elemento che consenta l’identificazione degli interessati.
Il Parere ha inoltre ricordato che il diritto di accesso dei Consiglieri non è un diritto “assoluto” ma deve essere esercitato solo quando le informazioni richieste risultano realmente utili e pertinenti all’espletamento del mandato, e sempre nel rispetto del dovere di segretezza previsto dall’art. 43, comma 2, del Tuel. La funzione di indirizzo e controllo del Consiglio comunale costituisce dunque il parametro attraverso cui valutare la legittimità della richiesta.
Alla luce di tali principi, il Dait ha concluso che, nel caso esaminato, l’Ente dovrà consentire ai Consiglieri comunali l’accesso alla segnalazione, pur considerata anonima, poiché essi ne sono i destinatari e l’informazione può risultare utile al mandato. Tale accesso tuttavia dovrà avvenire solo dopo l’oscuramento dei dati personali dei terzi coinvolti, così da garantire il corretto bilanciamento tra trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza.


