Dait: regolarità della procedura per dichiarare secretata la discussione di un punto all’Ordine del giorno

Il Parere n. 15074/2025 del Dait, evidenzia che il Regolamento comunale debba individuare in forma analitica i casi di esclusione della pubblicità delle Sedute consiliari, trattandosi di deroga al carattere della seduta pubblica fissato dal Legislatore

Il Parere n. 15074 del 13 maggio 2025, pubblicato sul portale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali in data 15 settembre, evidenzia come il Regolamento comunale debba individuare in forma analitica i casi di esclusione della pubblicità delle Sedute consiliari, trattandosi di deroga al carattere della seduta pubblica fissato dal Legislatore.

Il Parere fa riferimento ad una richiesta di alcuni Consiglieri di minoranza di un Comune relativa alla decisione del Presidente del Consiglio comunale di secretare un punto all’Ordine del giorno del Consiglio. L’argomento riguardava la questione della residenza del Sindaco ma per i Consiglieri non risultava rispettata la procedura prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il Dait al riguardo osserva che l’art. 20, comma 1, dello Statuto comunale, dispone che il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, cui compete altresì stabilire l’Ordine del giorno. Il Regolamento comunale prevede che le riunioni dell’Organo consiliare sono pubbliche, ma quando è necessario, per l’oggetto della discussione, tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, e alla seduta segreta possono partecipare soltanto il Presidente e i Consiglieri, il Segretario generale e il Vice-segretario generale.

Viene rilevato dai Consiglieri interroganti che non esiste una richiesta motivata, che il Consiglio comunale non ha deliberato di procedere ad una seduta segreta, e che la decisione di trattare l’argomento all’Odg in seduta segreta, discussa nell’ambito della Conferenza dei Capigruppo, non sarebbe sufficiente a giustificare la determinazione adottata dal Presidente. Viene osservato in merito che è il Consiglio che può deliberare di riunirsi in seduta segreta qualora vi sia una richiesta motivata formulata da uno dei soggetti indicati dal Regolamento, e non la Conferenza dei capigruppo.

E’ rilevato dalla Nota degli istanti che la richiesta della seduta da svolgere in forma segreta, limitatamente all’argomento di riferimento, sia stata personalmente proposta dal Sindaco al Presidente del Consiglio, al fine di tutelare il diritto di riservatezza dei propri familiari; e il Presidente del Consiglio avrebbe quindi assunto la decisione di tenere il Consiglio comunale in forma segreta.

Il Dipartimento rileva che l’art. 38, comma 7, del Tuel, stabilisce che le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento comunale, il quale deve dettare precise disposizioni a tali fini. Tale Principio generale di pubblicità delle sedute consiliari, nel rispetto del Principio di trasparenza dell’azione amministrativa, può essere derogato dai Regolamenti comunali qualora vi siano motivi eccezionali connessi, ad esempio all’ordine pubblico o a questioni da esaminare concernenti singole persone e vi sia al contempo un’effettiva esigenza di riservatezza.

In relazione alle Deliberazioni concernenti persone, diverse Pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che deve svolgersi in forma riservata la seduta in cui il Consiglio risulta tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche, e sugli atti di una persona. Al contrario, quando è posto all’Odg un oggetto concernente una persona, ma su di esso non si apre alcun dibattito, oppure il provvedimento non è fondato su una attività discrezionale, ma vincolata, cioè su meri accertamenti di un fatto e limitantesi a constatare l’esistenza di un dato obiettivo, non dovrebbe essere necessaria la seduta segreta.

Nel caso di che trattasi, le finalità di riservatezza che avrebbero reso necessario lo svolgimento della seduta consiliare in forma secretata sono anche state superate, in quanto lo stesso Sindaco ha rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito all’argomento secretato, di fatto vanificando il carattere di “riservatezza” inizialmente conferito all’argomento in questione.

Il Dait ritiene, in conclusione, che il Regolamento debba individuare in forma analitica, trattandosi di deroga al carattere della seduta pubblica fissato dal Legislatore, i casi di esclusione della pubblicità delle sedute, ed evidenzia che il Giudice amministrativo ha precisato che la possibilità eccezionale di derogare alla seduta pubblica è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio, che deve adeguatamente motivare le ragioni del carattere riservato della seduta (Tar Friuli Venezia Giulia, Sentenza n. 464/2005            ).