Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – ha pubblicato in data 9 aprile 2025 un Parere che sostiene che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli Uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.
Il Parere n. 41245 è stato rilasciato il 24 dicembre 2024 a seguito di un quesito di un Sindaco circa l’ammissibilità della richiesta di accesso agli atti di un Consigliere comunale concernente le scritture contabili, le fatture, le lettere, e i telegrammi spediti e ricevuti, dall’Ente negli anni dal 2019 al 2023, tenuto conto che gli atti da rilasciare riguarderebbero quasi 45.000 missive e 9.315 fatture.
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con Parere 5 ottobre 2010, ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei Consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del Tuel che riconosce loro il diritto di ottenere, dagli Uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. La Commissione ha evidenziato che è riconosciuta al Consigliere comunale un’ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare.
Il Dipartimento, in merito, segnala che il Consigliere comunale per l’accesso agli atti, sebbene non abbia l’obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all’espletamento del proprio mandato.
La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4792/2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 43, comma 2, del Tuel, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art. 42 del medesimo Decreto, ossia il diritto di conoscenza del Consigliere deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo‘, propria del Consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui verrebbe a conoscenza il Consigliere devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. Non è sufficiente quindi rivestire la carica di Consigliere comunale per avere diritto generalizzato all’accesso, ma è necessario che la domanda muova da un’effettiva esigenza dello stesso affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato.
La Sentenza del Tar Veneto n. 393/2020 ha precisato che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei Consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli Uffici, in quanto siffatte richieste “… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai Consigli comunali
Il Dipartimento evidenzia anche che l’azione amministrativa deve ispirarsi al Principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura; in merito vengono segnalate la Sentenza Tar Lazio n. 49/2023 – secondo cui “il diritto di accesso come concepito dal Legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale…”- e la Sentenza del Consiglio di Stato n. 769/2022, che ha precisato che “in ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare)“.
Il diritto del Consigliere comunale all’accesso agli atti dell’Ente Locale non è dunque incondizionato; il suo accesso agli atti, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri Organi comunali.
Inoltre, l’accesso agli atti non deve porsi in contrasto con il Principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione). Anche la Sentenza Tar Lombardia n. 298/2021 ha precisato che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli Uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’Ente) e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.
Il Parere conclude, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che nel caso in esame l’Ente non possa accogliere la richiesta di accesso agli atti poiché l’accoglimento della stessa comporterebbe un aggravio per gli Uffici comunali.