Dait: richiesta intervento del Prefetto per mancata convocazione del Consiglio comunale

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un Parere in risposta alla richiesta di una Prefettura in merito alla mancata convocazione del Consiglio comunale

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (Dait), ha pubblicato in data 2 luglio 2025 il Parere 25 marzo 2025, n. 10.406, in risposta alla richiesta di una Prefettura in merito alla mancata convocazione del Consiglio comunale, nel quale si afferma che una determinata questione rientra nella competenza del Consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali ex art. 42 del Tuel o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Un quinto dei Consiglieri comunali aveva chiesto la convocazione dell’Assemblea consiliare ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio, disposizione che riprende il contenuto dell’art. 39, comma 2, del Tuel, al fine di discutere l’argomento: “atto di indirizzo alla Giunta comunale per la revoca della Deliberazione n. 38/2024, avente ad oggetto ‘Piano triennale fabbisogni di personale’ (‘Ptfp’). Aggiornamento 2024/2026 e approvazione della dotazione organica quale sezione 3.3 del ‘Piano integrato di attività e organizzazione’ (‘Piao’)”.

Il Presidente del Consiglio, su sollecitazione della Prefettura, ha comunicato che il Sindaco ha riferito ai Consiglieri di minoranza che l’oggetto della proposta era estraneo alla competenza del Consiglio e non conforme alla procedura prevista dall’art. 21 del Regolamento; la questione risulterebbe “… estranea alle competenze del Consiglio e non legittima, alla luce di quanto disposto dall’art. 11 della Funzione pubblica n. 132/2022, che individua negli Enti Locali, quale Organo preposto all’adozione del ‘Piao’ la Giunta comunale, con la conseguenza che le competenze attribuite dal Legislatore ad un Organo di governo non possono essere esercitate da altri Organi, pena l’illegittimità dei provvedimenti per incompetenza“. La proposta dei Consiglieri di minoranza sarebbe quindi, non solo non istruita, ma estranea alle competenze del Consiglio.

I Consiglieri proponenti hanno evidenziato che il loro intendimento era quello di adottare un semplice atto di indirizzo alla Giunta Comunale, anche in base all’art. 42, comma 2, lett. i), del Tuel, che incardina nel Consiglio la competenza per le “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo“. E’ stato ribadito di aver richiesto la convocazione del Consiglio ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, allegando proposta di deliberazione e relazione illustrativa, quali elementi essenziali richiesti dall’art. 21 indicato.

Il Dipartimento rileva che il diritto ex art. 39, comma 2, del Tuel, di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale, da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali, “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del Consiglio Comunale in un termine emblematicamente breve di 20 giorni” (Tar Puglia-n. 4278/2001).

Il significato giuridicamente della procedura rafforzata di tutela deve essere individuato nel fatto che l’Ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto.

Relativamente ai motivi che hanno determinato i Consiglieri a chiedere la convocazione dell’Assemblea, il Ministero precisa che al Presidente del Consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, non potendo comunque sindacarne l’oggetto. In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante affermando che spetta solo al Consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (Tar Sardegna-Cagliari n. 718/2003).

Viene sottolineato che una determinata questione rientra nella competenza del Consiglio Comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2, dell’art. 42, del Tuel, o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1, del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del Collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

Per il caso in esame è effettivamente rilevato che la convocazione del Consiglio da parte dei Consiglieri di minoranza è stata richiesta ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale, che riproduce in parte l’art. 39, comma 2, del Tuel, secondo cui l’argomento richiesto da iscrivere all’ordine del giorno deve essere completo, così come prescritto dall’art. 21 del Regolamento, procedura che i Consiglieri affermano di aver seguito in quanto presentata la proposta di deliberazione con relazione illustrativa.

In base al quadro delineato, il Dait ritiene che la questione debba essere portata all’attenzione del Consiglio in quanto spetta solo a tale Organo, nella sua totalità, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge; nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Tuel, il Prefetto potrà attivare gli interventi di cui all’art. 39, comma 5, del Tuel.