Corte di Cassazione Sentenza n. 22289 del 2 agosto 2025
La controversia riguarda un lavoratore che chiedeva al Comune il risarcimento del danno da usura psico-fisica e il pagamento di ulteriori compensi per aver lavorato in giornate di riposo settimanale e in festività senza riposi compensativi, sostenendo che le indennità ricevute non fossero sufficienti e che avesse diritto anche alla maggiorazione prevista dall’art. 24 del Ccnl. Enti Locali 2000. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che il lavoratore avesse già percepito il compenso stabilito dall’art. 22 del Contratto, che copre interamente sia il lavoro prestato nei giorni festivi sia la mancata fruizione del riposo settimanale, escludendo quindi la cumulabilità con l’art. 24, e che non fosse stato provato alcun danno psico-fisico. La Suprema Corte conferma questa interpretazione, richiamando il proprio orientamento secondo cui la disciplina dell’art. 22 Ccnl compensa integralmente il disagio del lavoro nei giorni festivi per chi opera a turni, mentre l’art. 24 si applica solo quando il lavoratore è eccezionalmente obbligato a lavorare nel giorno che gli spetterebbe come riposo settimanale fuori dal turno programmato. Quanto al danno da usura psico-fisica, i Giudici di legittimità ribadiscono che non è sufficiente lo spostamento del giorno di riposo oltre la settimana: il danno è riconosciuto solo quando il riposo settimanale viene del tutto soppresso in violazione degli artt. 36 della Costituzione e 2109 del Cc., mentre se il riposo viene fruito, anche in ritardo, valgono soltanto le maggiorazioni economiche previste dal contratto collettivo. In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non spetta né un’ulteriore maggiorazione, né il risarcimento del danno psico-fisico, restando valido solo il trattamento contrattuale già corrisposto.





