Nella Sentenza n. 1702 del 4 dicembre 2014, della Corte dei conti Campania, la questione controversa in esame riguarda un giudizio promosso da una Procura regionale, che ha contestato ai Sindaci succedutisi nel tempo, al Responsabile dell’Ufficio “Lavori Pubblici”, all’Assessore competente e ai Responsabili dei “Servizi sociali”, in via principale, il risarcimento del danno patrimoniale pari al costo necessitato per la realizzazione di una Casa di riposo e al danno da disservizio. In via subordinata, il danno conseguente ai costi per il ripristino dell’opera e quello patrimoniale per la mancata entrata in servizio della struttura.
La Sezione ha rigettato la domanda principale sul presupposto che l’opera, nel futuro, potesse essere riutilizzata. Ha rigettato la richiesta di danno da disservizio perché, nella fattispecie in esame, l’Organo requirente non ha fornito la prova di una autonoma configurazione del danno da disservizio, che invece appare sovrapporsi al danno, pure invocato, da mancata entrata.
Invece, ha accolto la domanda subordinata riguardante un danno scaturito da costi di ripristino della struttura e un danno patrimoniale da mancata entrata, condannando, pro-quota, le persone citate in giudizio tutte responsabili per non aver adottato nessun provvedimento volto ad una diligente utilizzazione dell’opera, né alla sua opportuna custodia.
Nello specifico il danno, osserva la Sezione, va imputato pro quota e, segnatamente, il 55% del danno in parti uguali ciascuno fra i Sindaci convenuti, in ragione del ruolo e della durata delle cariche rivestite, nonché il restante 45% a carico degli altri convenuti.