Corte dei conti Basilicata, Sentenza n. 70 del 9 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda un caso di presunto danno erariale legato agli affidamenti diretti e all’abuso delle proroghe contrattuali per la gestione del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune”. La Sezione rileva che, nonostante le argomentazioni dettagliate della parte attrice riguardo alla natura dolosa delle condotte e al presunto artificioso frazionamento dell’appalto per avvantaggiare un operatore economico, la richiesta di risarcimento è infondata. Il Requirente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare il danno erariale derivante dalla violazione delle norme sull’evidenza pubblica, che è un presupposto fondamentale per la responsabilità amministrativa fin dal remoto art. 83 del Rd. n. 2440/1923. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il cosiddetto “danno alla concorrenza” non può essere presunto automaticamente per il solo fatto che sia stato pretermesso il confronto tra più offerte. Infatti, il costo sostenuto dall’Ente per l’ultimo affidamento, richiamato dalla Procura per quantificare il danno, ha comportato maggiori esborsi rispetto ai periodi contestati per l’omissione del confronto concorrenziale. In assenza di ulteriori prove istruttorie da parte dell’attore, e considerando non adeguato lo studio sui ribassi medi presentato, non ci sono elementi sufficienti per dimostrare il danno alla concorrenza lamentato.


