Nella Sentenza n. 435 dell’8 settembre 2020 della Corte dei conti Sicilia, la Sezione statuisce che la violazione di disposizioni di legge che per gli Enti pubblici pongono vincoli finalistici all’utilizzo di somme di denaro e, più in generale, all’uso di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti, creano una grave irregolarità contabile, con conseguente antigiuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il danno erariale. Affinché possa ravvisarsi il danno occorre che sia dimostrato in maniera precisa che l’utilizzo diverso dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del patrimonio dell’Ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge.
Peraltro, la Sezione aggiunge che la responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può riconoscere in una delle seguenti ipotesi:
a) allorché le spese pagate erano illegittime o non dovute o quanto meno relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
b) se il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale ha provocato un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’Ente;
3) quando l’Ente non è riuscito ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
L’onere della prova della sussistenza in concreto di una delle summenzionate ipotesi grava sul Pubblico ministero.




