Corte dei conti Emilia-Romagna, Sentenza n. 62 del 16 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, una Procura regionale ha avviato un procedimento legale contro i membri di una Pubblica Assistenza, un’Associazione di volontariato che fornisce servizi di emergenza sanitaria. La causa riguarda l’uso illecito di fondi pubblici da parte dei Dirigenti, in particolare della Presidente e del Vicepresidente, per spese non correlate all’attività dell’associazione.
La Procura sostiene che la Presidente abbia centralizzato la gestione finanziaria dell’Associazione, utilizzando fondi per scopi personali, inclusi prelievi ingiustificati e trasferimenti di denaro su carte di credito personali. Inoltre, un veicolo dell’associazione sarebbe stato usato dalla Presidente per motivi privati.
Gli Organi di controllo dell’Associazione sarebbero stati inerti e avrebbero fallito nel loro compito di vigilanza. Gli accusati hanno respinto le accuse, affermando che le operazioni finanziarie erano legittime e che il veicolo era disponibile per tutti i membri dell’Associazione. Hanno inoltre sottolineato che le accuse si basano su prove indiziarie e che non si sono verificati danni ai servizi di emergenza. I Revisori hanno dichiarato che il loro ruolo era marginale e che non avevano avuto pieno accesso alla documentazione contabile.
La difesa sostiene che l’attività di controllo era limitata dalle restrizioni dovute alla pandemia e dall’atteggiamento della Presidente.
La Sezione rileva che nel caso in cui un’Associazione di volontariato utilizzi in modo illecito contributi pubblici, l’Organo di revisione che non ha vigilato adeguatamente sulla gestione può essere ritenuto responsabile di danno erariale per non aver adempiuto al proprio dovere di controllo amministrativo-contabile e di verifica della legittimità degli atti e della correttezza delle operazioni. Questo Principio si applica anche se il Revisore ha svolto il proprio incarico gratuitamente, e persino quando l’Associazione ha deliberatamente scelto Revisori inesperti e senza competenze tecniche, poiché in tali circostanze la mancanza di esperienza dovrebbe spingere il revisore a effettuare controlli più frequenti e rigorosi.
Dunque, la Sezione ha accolto la richiesta della Procura, sottolineando che, nelle circostanze descritte, l’impossibilità del Collegio dei revisori di svolgere le proprie funzioni non può essere considerata una scusante.
Inoltre, il fatto che i Revisori svolgessero il loro incarico a titolo gratuito non li esonera dalla responsabilità. Come evidenziato nella Sentenza, “è chiaro che un Organo di revisione che avesse esercitato le proprie funzioni con un minimo di diligenza avrebbe rappresentato un ostacolo significativo alle condotte fraudolente degli amministratori convenuti”, e quindi “indipendentemente dal fatto che l’incarico fosse gratuito, i Revisori hanno chiaramente mancato al loro dovere di vigilare sulla regolarità delle spese sostenute”.