Corte dei Conti Veneto, Sentenza n. 86 del 21 giugno 2024

Nella casistica oggetto di analisi, vi è stata un’inosservanza, sia del Bando che della Convenzione, tra la Regione in questione e un Comune, che prevedevano l’invio della rendicontazione finale dell’intervento entro il 30 giugno 2022, pena la perdita del diritto al contributo.

Nel caso specifico, è chiaramente emerso che il convenuto non ha adempiuto ai compiti previsti dalla legge per il Responsabile unico del procedimento, relativi alla correttezza della procedura di affidamento dei lavori, che includevano anche le attività finalizzate a garantire la copertura finanziaria programmata.

Inoltre, il responsabile del settore competente, aveva l’obbligo, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura. Pertanto, a quest’ultimo va attribuita la responsabilità di aver causato un danno erariale al Comune in questione, venendo meno ai propri obblighi di servizio che richiedevano particolare attenzione nella realizzazione dell’opera comunale finanziata pubblicamente, come previsto dal Bando regionale. Il mancato rispetto di tutte le prescrizioni del Bando ha comportato la revoca del beneficio concesso.

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