Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 93 del 27 marzo 2025
Nel caso in trattazione, si chiede se il credito per spese legali liquidate in favore di un avvocato, derivante da una Sentenza emessa dopo il 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma relativo a procedimenti avviati prima della dichiarazione di dissesto, debba essere pagato dalla gestione ordinaria dell’ente oppure rientri nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, e quindi essere incluso nella massa passiva.
La Sezione chiarisce che, secondo l’impianto normativo che regola il dissesto degli Enti Locali (Dlgs. n. 267/2000, artt. 244 e seguenti), tutti i debiti riconducibili a fatti e atti di gestione avvenuti prima del 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato devono essere presi in carico dall’Organo Straordinario di Liquidazione. Questo Principio vale anche se il debito viene accertato o liquidato formalmente in un momento successivo, ad esempio con una Sentenza del Giudice. La Sezione adotta un’interpretazione sostanzialistica: non conta solo il momento in cui il debito è giuridicamente riconosciuto (es. la data della Sentenza), ma soprattutto il momento in cui si è verificato il fatto che ha originato l’obbligazione. Se tale fatto è avvenuto prima del dissesto, il debito deve essere trattato nell’ambito della gestione straordinaria dell’Osl.
Nel caso specifico, si tratta di un credito per spese legali liquidate in favore dell’Avvocato (cosiddetto Avvocato distrattario), in esecuzione di una Sentenza emessa dopo il 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato. Tuttavia, il procedimento giudiziario da cui deriva tale spesa era stato avviato prima della dichiarazione di dissesto.
Per la Sezione, queste spese seguono le sorti del giudizio principale: poiché il giudizio si riferisce a fatti pregressi, anche le spese legali accessorie devono essere considerate debiti da ricondurre all’Osl e non possono gravare sulla gestione ordinaria dell’Ente. In caso contrario, si vanificherebbe la logica della separazione tra vecchia e nuova gestione, mettendo a rischio la stabilità economico-finanziaria dell’ente risanato. In sostanza, la Sezione sottolinea che l’intera obbligazione (compresa la parte accessoria delle spese legali) deve restare nell’ambito della gestione liquidatoria, purché derivi da atti o fatti pre-dissesto, anche se il credito è liquidato solo dopo la Sentenza. Questa posizione è coerente con la finalità dell’istituto del dissesto: liberare la gestione ordinaria dai debiti del passato, permettendo all’ente di tornare a una situazione di equilibrio e continuità finanziaria. La Sezione si allinea inoltre alla giurisprudenza amministrativa, che ha ribadito che solo l’Osl può gestire obbligazioni che traggono origine da gestioni precedenti, anche se il relativo credito viene accertato o quantificato in un momento successivo.


