Debiti P.A.: pubblicato il Vademecum “Breve guida alla certificazione dei crediti”

Il 29 luglio scorso è stata pubblicata, sul sito web del Mef dedicato alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, la nuova Guida alla certificazione dei crediti, denominata “Vademecum – Breve guida alla certificazione dei crediti”. Il Documento fa seguito agli impegni assunti nel Protocollo sottoscritto il 21 luglio 2014 dal Ministro Padoan, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dai rappresentanti di Regioni, Province, Comuni, Imprese, Ordini professionali e Banche

Alla luce della normativa in vigore, ai fini della cessione del credito a banche e intermediari finanziari abilitati, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, le imprese devono disporre della certificazione del credito stesso.

Sin da ora possono essere presentate le istanze tramite il sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it.

Nella parte introduttiva del “Vademecum” in questione sono definite le finalità e le principali caratteristiche della certificazione dei crediti, insieme alla modalità di gestione attraverso la “Piattaforma per la certificazione dei crediti” (“Pcc”).

Come affermato nel Documento in commento, l’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (Società, Impresa individuale o Persona fisica)vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A., ed in qualsiasi momento, attraverso la “Pcc”, per i crediti vantati nei confronti di:

–       Amministrazioni statali, centrali e periferiche;

–       Regioni e Province autonome;

–       Enti Locali, esclusiquelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;

–       Enti del Ssn;

–       Enti pubblici nazionali;

–       Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni;

–       altre P.A. incluse dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono:

–       il creditore, il quale dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A. nei confronti della quale vanta un credito, un’istanza per la certificazionetramite la “Pcc”. Il creditore, una volta ottenuta la certificazione, potrà attendere il pagamento dovuto dalla P.A. ovvero rivolgersi presso una banca o altro intermediario finanziario abilitato per cedere il credito, o ancora utilizzare il credito per compensare un debito verso l’Agenzia delle Entrate;

–       l’Amministrazione debitrice, la quale, ricevuta l’istanza di certificazione, provvede a certificare il credito in parola oppure ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza,

–       i creditori subentranti che, a seguito della certificazione del creditoad opera del creditore originario, subentrano a questi nel rapporto con la P.A.. Sono creditori subentranti le banche e gli intermediari finanziari abilitati, in caso di cessione pro-solvendo o pro-soluto, ovvero l’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate, in caso di compensazione del credito certificato;

–       altri attori eventualmente coinvolti nel processo di certificazione, quali gli Uffici centrali di bilancio (per le Amministrazioni statali centrali e gli Enti pubblici nazionali), le Ragionerie territoriali dello Stato (per le Amministrazioni statali periferiche, le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti del Ssn) nel caso in cui, a fronte dell’inerzia dell’Ente pagatore, entro 10 giornidal ricevimento della relativa istanza inoltrata dal creditore mediante la Pcc, si provveda alla nomina del Commissario ad acta, ovvero gli stessi Commissari ad acta nominati.

Il “Vadenecum” poi continua approfondendo il funzionamento della certificazione dei crediti, descrivendo le modalità di accreditamento alla “Pcc”, necessario per i creditori al fine di consentire loro la presentazione dell’istanza di certificazione. Infatti, solo dopo che avrà effettuato l’accreditamento il creditore potrà inoltrare l’istanza di certificazione del creditoutilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla “Pcc“ attraverso la compilazione di un modulo parzialmente precompilato.

Qualora la P.A. non provveda entro 30 giornidalla data di presentazione dell’istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all’inerzia dell’Amministrazione e può presentare istanza di nomina di un Commissario ad actautilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla “Pcc”.

La “Pcc“ propone un Modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell’istanza di certificazione alla quale ci si riferisce. Il creditore riceverà tutte le notifiche (dell’avvenuta nomina del Commissario ad acta, del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito) all’indirizzo di “Pec“ indicato all’accreditamento.

La P.A. o, in caso di nomina, il Commissario ad acta,provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibileo a rilevarne l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della “Pcc”. Il sistema consentirà di verificare in ogni momento lo stato di avanzamentodel processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

Una volta ottenuta la certificazione, il creditore potrà utilizzare il credito secondo le proprie esigenze, attendendo il pagamento della P.A. alla data prevista, ovvero effettuando la cessione anche parziale, o ancora, chiedendo la compensazione all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione. Il sistema provvederà ad inviare automaticamente le notifichea tutti gli attori interessati.

Per consentire l’immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i crediti commerciali di parte correntematurati al 31 dicembre 2013verso le P.A. diverse dallo Stato, già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il termine23 agosto 2014, saranno assistiti da garanzia dello Statodal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati.

In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa(nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti fino ad importo massimo pari ad Euro 50.000, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti il predetto limite di Euro 50.000 di ammontare della cessione.

Per semplificare e velocizzare le procedure di cessione, è stata definita un’apposita Convenzione quadro tra il Mef e Abi, che contiene, tra l’altro, il Modello del contratto di cessione.

Nella Sezione “Richiesta Assistenza”disponibile sulla home Page della “Pcc” è possibile consultare le risposte ai quesiti più comuni pervenuti al Servizio di assistenza. Se le risposte fornite non sono soddisfacenti, il Sistema offre la possibilità di chiedere di essere contattati telefonicamente da un operatoredell’help desk.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.