di Alberto Nigra
La Corte di Giustizia Ue, con la Sentenza del 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24), ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore nel Project financing italiano con il diritto dell’Unione Europea. Il pronunciamento della Corte ha eliminato il meccanismo che permetteva al Promotore, non aggiudicatario, di allinearsi all’offerta vincente. La motivazione è inequivocabile: viola i principi di parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza; si è infatti reputato tale prerogativa sia in aperta violazione con i principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza.
La Sentenza ha provocato un vero e proprio terremoto nel Settore del
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