Debiti P.A.: ripartite le risorse per assicurare a Regioni e Province autonome la liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli sanitari

È stato pubblicato sulla G.U. del 16 agosto 2014, n. 189, il Dm. Mef 7 agosto 2014, recante “Riparto dell’incremento delle risorse della ‘Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari’ di cui all’art. 2 del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89”.

Il Decreto attribuisce, agli Enti che entro il 31 luglio 2014 hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità per far fronte al pagamento di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, ai sensi dell’art. 4 del Dm. Mef 15 luglio 2014, n. 59700, sulla base delle richieste pervenute, le risorse necessarie per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, di cui all’art. 32, comma 1, del Dl. n. 66/14, ovvero dei debiti per i quali entro tale termine sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, nonché dei debiti fuori bilancio che al 31 dicembre 2013 presentavano i requisiti per il riconoscimento, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel, approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

I pagamenti riguardanti i debiti non estinti alla data del 24 aprile 2014 sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi anche perenti con copertura in bilancio nei confronti degli Enti Locali a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli Enti Locali stessi. Nel caso in cui i residui passivi predetti risultassero inferiori, i pagamenti riguarderanno la loro totalità.

Le Regioni interessate dovranno provvedere all’estinzione dei debiti elencati nel Piano dei pagamenti entro 30 giorni a partire dalla data di erogazione dell’anticipazione di liquidità; per i pagamenti relativi ai residui passivi perenti tale termine è aumentato a 60 giorni.

Le Regioni dovranno fornire formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili al Tavolo istituito presso il Mef, di cui all’art. 2, comma 4, del Dl. n. 35/13, al quale spetta il compito di verificare se siano adempiute e soddisfatte le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del Dl. n. 35/13.

L’erogazione delle anticipazioni di liquidità è subordinata all’esito positivo di tale verifica, oltre che alla formale certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 95% dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni stesse con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

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