Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 147 del 5 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, dall’analisi della documentazione è emerso che un debito non derivava da una Sentenza esecutiva ma da un Accordo di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 5 del Dl. n. 132/2014, stipulato da un Comune. Questo tipo di Accordo, non essendo tra le ipotesi tassative previste dall’art. 194 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), non poteva giustificare il riconoscimento di un debito fuori bilancio.
La giurisprudenza contabile ha chiarito in diverse occasioni che un Accordo di negoziazione assistita, essendo un atto volontario tra le parti che decidono di risolvere consensualmente i propri interessi, può essere assimilato a un contratto di transazione; pertanto, non rientrando nelle ipotesi previste dall’art. 194 del Tuel, non può essere considerato come base per il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Gli oneri derivanti da tali accordi, se prevedibili e determinabili, devono essere contabilizzati secondo le normali procedure di spesa.


