Debito Imu: esclusione della solidarietà passiva dei coeredi

Corte di giustizia tributaria del Piemonte, Sentenza n. 142 del 18 marzo 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda l’accertamento e il pagamento dell’Imu per l’anno 2015 da parte degli eredi di un defunto. In sostanza, un soggetto (erede di un defunto) contesta un avviso di accertamento per l’Imu emesso da un Comune.

Il Comune ha notificato l’avviso solo ad un soggetto anziché a entrambi gli eredi. Il soggetto in questione sostiene che la notifica è irregolare e che non esiste solidarietà tra gli eredi per i tributi locali come l’Imu.

Il Comune, al contrario, sostiene la validità della notifica e la solidarietà tra gli eredi per i tributi. I Giudici rilevano che in tema di debito Imu, dovuto a seguito di successione ereditaria, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all’art. 65, del Dpr. n. 600/1973, poiché la stessa si applica ai soli debiti contratti dal de cuius aventi ad oggetto il mancato pagamento delle imposte sui redditi.

Al caso in esame, non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all’art. 36, del Dlgs. n. 346/1990, soltanto predisposta per il pagamento dell’Imposta di successione. Dunque, in mancanza di speciali regole che sanciscono la solidarietà passiva, deve ritenersi applicabile l’ordinaria ripartizione pro-quota dei debiti ereditari, ai sensi degli artt. 1295 e 752 del Cc..

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