Il Dl. n. 87/18, con i primi 3 articoli, è intervenuto in modo decisivo nella disciplina del contratto a termine anche per il rapporto di somministrazione, nonché per le indennità in caso di licenziamento illegittimo.
In particolare, con le modifiche apportate all’art. 19 del Dlgs. n. 81/15 (“Jobs Act”), il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato, senza l’obbligo di indicazione di alcuna causale, solo per un periodo non superiore a 12 mesi, e comunque per una durata superiore a 24 mesi (prima 36), ma solo al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive,
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