“Decreto Milleproroghe”: tra le norme d’interesse per gli Enti Locali la proroga dei contratti a termine delle Province

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 il Dl. n. 192/14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Milleproroghe”). La norma, entrata in vigore il 31 dicembre scorso, ha disposto la proroga di una serie di scadenze, tra cui alcuni termini previsti per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, di seguito riportati.
Art. 1 – Proroga di termini in materia di Pubbliche Amministrazioni
Il comma 6 prevede la proroga dei contratti a termine delle Province. Le Province, fermo restando il divieto previsto dall’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 (prima il termine previsto era il 31 dicembre 2014) i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto del Patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.
Art. 4 – Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’Interno
Il comma 1 ha prorogato, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 314/04, che prevedono l’applicazione della procedura di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali prevista dall’art. 141, comma 1, lett. c), del Tuel, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini normativamente stabiliti, nonché l’applicazione della procedura di nomina prefettizia del commissario al fine della predisposizione dello schema di bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio (ex art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 13/12) ovvero dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 del Tuel.
Il comma 3 ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine, già previsto per il 31 dicembre 2014, di cui all’art. 41-bis, comma 1, del Dl. n. 66/14, entro il quale, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle Leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148 (istitutrici, rispettivamente, delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) e agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato l’utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate Dpcm. del 3 dicembre 2013.
Il comma 5 ha disposto che le Province che al 31 dicembre 2014 non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2014 sono tenute a provvedervi entro il 28 febbraio 2015.
Art. 5 – Proroga di termini in materia di beni culturali
La norma estende fino al 30 giugno 2015 (in luogo del 31 marzo 2015) il termine di cui all’art. 13, comma 24, del Dl. n. 145/13, entro il quale i Comuni possono assumere gli impegni finanziari relativi ai progetti presentati (anche da più Comuni in collaborazione tra loro, ovvero da Unioni di Comuni), al fine di promuovere il coordinamento dell’accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche in vista dell’Expo 2015.
Tale termine del 30 giugno è una delle condizioni richieste dalla norma stessa per poter accedere al finanziamento dei progetti.
Art. 6 – Proroga di termini in materia di istruzione
Il comma 5 proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l’affidamento dei lavori di cui all’art. 48, comma 2, del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”). Ricordiamo che la disposizione in oggetto ha previsto, al fine di promuovere l’investimento dei Comuni in interventi di edilizia scolastica, l’esclusione per gli anni 2014 e 2015 delle relative spese dai vincoli del Patto di stabilità interno (comma 3, art. 31, della Legge n. 183/11). Il termine ultimo per l’assegnazione dei lavori da parte degli enti Locali intenzionati a fruire di tale possibilità era stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2014.
Art. 8 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
L’art. 8, comma 3, del Dl. n. 192/2014, ha modificato l’art. 26-ter, comma 1, del Dl. n. 69/2013, concernente la corresponsione di anticipazioni dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore, sostituendo il termine del 31 dicembre 2014 con il termine del 31 dicembre 2015. Tale norma, come modificata, prevede che per i contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
Art. 9 – Proroga di termini in materia ambientale
Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per l’affidamento dei lavori contro il dissesto idrogeologico (art. 1, comma 111, quarto periodo, della “Legge di stabilità 2014”).
Il comma 3 introduce l’ennesima proroga relativa al “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (Sistri). In particolare, la lett. a) dispone la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015) della moratoria delle sanzioni relative all’operatività del Sistema, mentre la lett. c) stabilisce che le sanzioni per la mancata iscrizione nei termini previsti e l’omesso pagamento del contributo annuale di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 152/06, si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.
Il comma 4 dispone la proroga al 28 febbraio 2015 del termine entro il quale, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari ed oggetto di procedura d’infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia europea, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, con la possibilità di nominare appositi Commissari straordinari, ai quali in ogni caso non possono essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (art. 7, comma 7, Dl. n. 133/14, c.d. “Decreto sblocca Italia”).
Art. 10–Proroga termini in materia economica e finanziaria
Il comma 2 ha prorogato al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la Deliberazione 11 marzo 1998, n. 16, ridotti del 12%, sugli impianti di “cogenerazione” (produzione combinata di energia elettrica e calore), per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica.
Il comma 5 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione del limite per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità indipendenti, ai componenti di Organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di Amministrazione e Organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, di cui all’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10. Il limite da non superare, corrisponde agli stessi importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10%.
Il comma 6 ha esteso anche al 2015 il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
Il comma 7 ha prorogato anche per il 2015 la sospensione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat al canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche, per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Il comma 8 ha esteso fino al 31 dicembre la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per il Comune di Lampedusa (art. 23, comma 44, del Dl. n. 98/11).
Il comma 9 ha abolito la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 2, dell’art. 1, del Dm. Mef 30 novembre 2013 (“Decreto Imu”) che, in caso d’insufficienza del gettito Imu, prevedeva un aumento delle accise sul carburante. Secondo quanto disposto con l’art. 15, comma 4, del Dl. n. 102/13, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) le stesse eventuali minori entrate Imu saranno compensate con gli incassi che deriveranno dalla Legge sulla voluntary disclosure, relativa al rimpatrio e all’emersione di capitali. Nel caso in cui queste risorse non bastassero, si farà fronte alle esigenze di cassa attraverso l’aumento degli acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta 2015, con un Dm. Mef da emanarsi entro il 30 settembre.
Art. 14 – Proroga contratti affidamento di servizi
Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’art. 1, commi 85 e seguenti, della Legge n. 56/14 ed al fine di assicurare la continuità delle attività dei Centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai Centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015.
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