Ma restano fermi gli adempimenti in materia di tracciabilità
L’art. 65 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto l’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli Operatori economici dal versamento dei contributi all’Autorità nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L’Autorità, con Comunicato del Presidente 20 maggio scorso, ha chiarito che:
- per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta;
- per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta;
- la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure nell’Albo Pretorio;
- restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta di “Cig” e “SmartCig” e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del Dlgs. n. 50/2016.




