“Decreto Sblocca Italia”: analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 164/14 di conversione del Dl. n. 133/14

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 262 dell’11 novembre 2014 (S.O. n. 85) ed è entrata in vigore il giorno successivo, la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione con modificazioni del Dl. 12 settembre 2014, n. 133, rubricata “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (c.d. “Decreto Sblocca Italia”).

L’intervento normativo introduce importanti novità in materia di opere pubbliche, utilizzo dei fondi europei, edilizia, sblocco dei debiti P.A., gestione delle risorse idriche, locazioni e banda larga.

Molte le novità che impattano gli Enti Locali, ed a seguire proponiamo una rassegna delle disposizioni ritenute piú rilevanti.

Art. 1 – Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli Aeroporti di interesse nazionale

L’art. 1 in commento dispone che, per 2 anni dall’entrata in vigore del Dl. n. 133/14, l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa diventi Commissario per la realizzazione delle opere relative alle tratte ferroviarie Napoli–Bari e Palermo-Catania-Messina. Per questa ulteriore carica, l’Amministratore delegato non percepirà alcun compenso, rimborso o altro emolumento.

Tra le modifiche apportate al comma 10, segnaliamo una disposizione secondo la quale gli Enti Locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite Convenzioni con la Società Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi) per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione di passaggi a livello pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere dal Patto le spese sostenute per la realizzazione di questi interventi, nel limite di 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La condizione posta è che Rfi disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto n. 133/14. La ripartizione degli spazi finanziari tra gli Enti Locali sarà determinata per mezzo di un Dm. Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

Viene aggiunto  il comma 4-ter all’art. 174 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”), rubricato “Concessioni relative a infrastrutture”, secondo il quale il bando di gara può prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera qualora, entro un termine non superiore a 3 anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.

Tale disposizione non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data del 13 settembre 2014.

Art. 3 – Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia

L’art. 3 dispone lo stanziamento di 3.851 milioni di Euro, oltre ad altri 39 milioni di cui al comma 1-bis) che vadano ad incrementare il “Fondo per lo sblocco dei cantieri” istituito dall’art. 18, comma 1, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13 (c.d. “Decreto del Fare”). Tale importo è così ripartito: 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 4 – Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali

L’art. 4 intende favorire la realizzazione delle opere che sono state segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 15 giugno scorso e quelle inserite nell’Elenco-Anagrafe nazionale delle Opere pubbliche incompiute (ex art. 44-bis, Dl. n. 201/11) per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate. Per questi particolari casi, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi per riesaminare i pareri ostativi alla realizzazione dell’opera. Ove l’Ente proceda ad una riconvocazione, i termini relativi alla convocazione (art. 14-ter, Legge n. 241/90), sono dimezzati.

Laddove si dovesse andare incontro ad un nuovo dissenso in sede di Conferenza dei servizi, resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell’Unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso, si applicherebbe il dimezzamento dei termini di cui all’art. 14-quater, comma 3, della predetta Legge n. 241/90.

In caso di difficoltà amministrative, il comma 2 prevede la possibilità, per le Amministrazioni, di avvalersi delle consulenze dell’apposita Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I pagamenti connessi alle opere in oggetto sono esclusi (nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014) dal Patto di stabilità interno alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di opere previste nel “Programma triennale delle opere pubbliche”;

b) che si tratti di opere realizzate, in corso di realizzazione, o per le quali sia possibile l’immediato avvio dei lavori da parte dell’Ente Locale richiedente;

c) che i pagamenti vengano effettuati entro il 31 dicembre 2014;

c-bis) che i pagamenti per i quali si chiede l’esclusione dal Patto siano in via prioritaria inerenti all’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il dissesto idrogeologico e la sicurezza stradale.

Ai sensi del comma 5, sono poi esclusi dai vincoli del Patto, per un importo complessivo di 300 milioni di Euro, i pagamenti sostenuti successivamente all’entrata in vigore del Dl. n. 133/14, relativi a debiti in conto capitale degli Enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L’esclusione opera per 200 milioni di Euro per l’anno 2014 e per 100 milioni di Euro per il 2015.

I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale (presenti sulla “Pcc” e ascrivibili ai codici Siope da 2101 a 2512 per gli Enti Locali e da 2101 a 2138 per le Regioni, eccezion fatta per le spese relative alla Sanità):

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Per l’anno 2014, la citata esclusione di 200 milioni di Euro è destinata per 50 milioni di Euro ai pagamenti dei debiti delle Regioni sostenuti dopo il 1˚ luglio 2014 che beneficiano di entrate rivenienti dall’applicazione dell’art. 20, commi 1 e 1-bis, del Dlgs. n. 625/96, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell’esclusione tra i singoli Enti territoriali, i Comuni, le Province e le Regioni dovevano comunicare al Mef, attraverso la “Pcc” ed entro il 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i medesimi pagamenti nel 2015.

Entro il 10 ottobre 2014 ed il 15 marzo 2015, il Mef emanerà dei Decreti che individuino, per ciascun Ente, gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità.

Il comma 7 interviene sul comma 9-bis dell’art. 31 della Legge n. 183/11 (“Legge di stabilità 2012”) che, alla luce delle modifiche intervenute, dispone che “per l’anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di Euro, di cui 850 milioni di Euro ai Comuni e 150 milioni di Euro alle Province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dalle Province e dai Comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli Enti Locali è assegnato a ciascun Ente uno spazio finanziario in proporzione all’obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli Enti Locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall’esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro l’anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto”.

In sede di conversione sono stati aggiunti, tra gli altri, alcuni commi relativi al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. Il primo (il 9-bis), intervenendo sul comma 9 dell’art. 13 del Dl. n. 102/13, introduce una sorta di sanatoria per le richieste di anticipazioni di liquidità inoltrate dagli Enti Locali che non sono arrivate nei termini previsti dalla legge “a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica”.

Art. 4-bis – Pubblicazione dei dati in formato aperto

Il comma 4-bis, inserito in sede di conversione, dispone che, in applicazione delle norme di cui al Dlgs. n. 82/05 (“Cad”) – le informazioni relative alle opere di cui agli artt. 1, 3 e 4 devono essere resi disponili in formato aperto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 – Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili

L’art. 6 introduce un credito d’imposta fino al 50%, a valere sull’Ires e sull’Irap, per le Aziende che investono in interventi infrastrutturali relativi al servizio di banda “ultralarga”. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 133/14 saranno emanati uno o più Decreti ministeriali che stabiliranno condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi in commento.

Art. 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche

La disposizione in esame interviene modificando alcuni articoli del Dlgs. n. 152/06 – più comunemente chiamato “Codice dell’Ambiente” – in materia di gestione delle risorse idriche.

Relativamente a tutte le disposizioni per la tutela delle acque previste dal Dlgs. n. 152/06, ovunque ricorrano le parole “l’Autorità d’ambito” e “le Autorità d’ambito” sono sostituite rispettivamente da: “l’Ente di governo dell’ambito” e “gli Enti di governo dell’ambito”.

In particolare, la disposizione in commento ha modificato e/o integrato gli artt. da 147 a 172, inerenti la gestione del “Servizio idrico integrato”. Nello specifico, fermo restando che i “Servizi idrici” sono organizzati sulla base degli Ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, tutte le competenze in materia di gestione delle risorse idriche, compresi la programmazione delle infrastrutture, sono trasferite all’Ente di governo di ciascun Ambito territoriale, a cui dovranno partecipare obbligatoriamente tutti gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito ottimale (art. 147).

Le Regioni che non hanno ancora individuato gli Enti di governo dell’ambito devono provvedervi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, decorso inutilmente il quale trova applicazione l’art. 8 della Legge n. 131/03 con il potere sostitutivo del Commissario all’uopo nominato (art. 147).

Gli Enti Locali sono tenuti a partecipare obbligatoriamente all’Ente di governo di riferimento, e qualora non provvedano entro il termine fissato dalle rispettive Regioni e comunque non oltre 60 giorni dalla Delibera di individuazione, il Presidente della Regione provvederà a diffidare l’Ente Locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, e successivamente, in caso di inerzia, ad esercitare i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a  carico dell’Ente inadempiente (art. 147).

Nel caso in cui non provveda nemmeno il Presidente della Regione, spetta all’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, entro i successivi 30 giorni, segnalare l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che, all’uopo nominerà un Commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell’Ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale (art. 172, comma 4, Dlgs. n. 152/06).

Rispettando il criterio della unicità della gestione, nel caso in cui l’Ambito territoriale ottimale coincida con il territorio regionale, è comunque consentito l’affidamento del “Servizio idrico integrato” in Ambiti territoriali che non siano inferiori agli Ambiti territoriali corrispondenti alle Province o alle Città metropolitane, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del Servizio. Sono fatte salve le gestioni del “Servizio idrico” in forma autonoma esistenti nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi dell’art. 148, comma 5, dello stesso “Codice” (art. 147).

Il programma degli interventi, contenuto nel piano d’ambito predisposto dall’Ente di governo, individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio (art. 149).

Spetta all’Ente di governo dell’Ambito stabilire la forma di gestione del servizio, scegliendo fra quelle previste dall’ordinamento europeo e conseguentemente rispettando la normativa nazionale in materia di organizzazione dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”, in  particolare le disposizioni di cui all’art. 3-bis, commi 1, 1-bis e 2 del Dl. n. 138/11 e art. 34, comma 20, del Dl. n. 179/12. L’affidamento diretto è consentito solo a favore di Società “in house”, partecipate esclusivamente e direttamente da Enti Locali compresi nell’Ambito territoriale ottimale.

Per la successiva scadenza della gestione, l’Ente di governo dovrà provvedere all’affidamento del Servizio al nuovo gestore entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente, in modo da garantire l’efficacia e la continuità del servizio. Il soggetto affidatario, così selezionato, gestisce il “Servizio idrico integrato” su tutto il territorio degli Enti Locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale.

Le procedure di gara per l’affidamento del servizio devono includere appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del Servizio, al fine di ottenere un’offerta più conveniente ed evitare futuri contenziosi (art. 149-bis).

L’Ente di governo dovrà predisporre una Convenzione per regolare il rapporto con il soggetto gestore del “Servizio idrico integrato” sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Aeegs. A tal fine, le convenzioni-tipo devono prevedere, oltre ai criteri già stabiliti dalla versione previgente dell’art. 151, comma 2, del Dlgs. n. 152/06, anche:

–       le opere da realizzare durante la gestione del Servizio come individuate dal bando di gara;

–       oltre all’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, anche gli strumenti per  assicurarne il mantenimento;

–       la disciplina delle conseguenze derivanti dall’eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 143 e 158 del Dlgs. n. 163/06 in materia di concessioni di lavori pubblici, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti  realizzati dal gestore uscente.

Lo schema di convenzione con relativo disciplinare, redatto secondo la convenzione-tipo di cui sopra, o in assenza secondo la normativa vigente, dovrà essere allegata, da parte dell’Ente di governo, ai capitolati della procedura di gara. Mentre le Convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 151 citato, come modificato dalla norma in commento, secondo le modalità che saranno stabilite dall’Aeegs.

Inoltre, è stato soppresso il comma 7 dell’art. 151 citato, che prevedeva la possibilità per l’affidatario del “Servizio idrico integrato” di poter gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all’intero Ambito territoriale ottimale (art. 151).

Considerato che gli Enti Locali proprietari delle infrastrutture idriche sono tenuti ad affidarle in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del “Servizio idrico integrato”, gli stessi dovranno provvedervi, perentoriamente, entro il prossimo 13 marzo 2015 (6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione), salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione.

Nelle ipotesi in cui gli Enti di governo degli Ambiti non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’ambito ai sensi dell’art. 149, del Dlgs. n. 152/06, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, provvederanno alla data di decorrenza dell’affidamento del “Servizio idrico integrato”.

Nel caso in cui gli Enti Locali non provvedano entro i termini prescritti, troverà applicazione la procedura di cui al comma 4, dell’art. 172. In particolare, in caso di inadempienza, provvederà il Presidente della Regione, esercitando i poteri sostitutivi e ponendo le relative spese a carico dell’Ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli  adempimenti procedimentali e avviando, entro 30 giorni le procedure di affidamento. In questa circostanza, i costi di funzionamento dell’Ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui non provveda neppure il Presidente della Regione, spetta all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi 30 giorni, segnalare l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri, che all’uopo nominerà un Commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell’Ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale (art. 172, comma 4, Dlgs. n. 152/06).

Il nuovo gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso, definito secondo i  criteri stabiliti dall’Autorità di riferimento (art. 153).

Spetta agli Enti di governo degli Ambiti o ai Bacini territoriali ottimali approvare i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento, nonché per adottare le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. L’approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo, nonché variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ad esclusione dei piani paesaggistici. Qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione civile. In dette circostanze, l’Ente di governo o il Bacino territoriale ottimale fungono da Autorità espropriante, fermo restando la possibilità di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del “Servizio idrico integrato”, mediante la Convenzione di affidamento del Servizio (art. 158-bis).

Nel caso in cui gli Enti di governo non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’ambito ovvero scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, dovranno provvedervi perentoriamente entro il 30 settembre 2015, disponendo l’affidamento del Servizio al gestore unico, e facendo decadere gli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente. Al contrario, nel caso in cui, alla data del 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore della versione modificata dell’art. 172), il gestore del “Servizio idrico integrato” fosse già stato individuato, questo subentra a tutti gli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo Ambito territoriale, tranne nel caso in cui detti soggetti gestiscano il Servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro-tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege. In tal caso, il nuovo gestore subentrerà nell’affidamento soltanto a decorrere dalla data di scadenza prevista nel contratto di servizio in essere.

Tuttavia, il comma 3, dell’art. 172, prevede che, in sede di prima applicazione, l’Ente di governo possa disporre l’affidamento del servizio, alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’Ambito territoriale tra quelle conformi alla normativa, al gestore unico di ambito il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell’Ambito territoriale ottimale di riferimento.

Inoltre, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all’affidamento del Servizio al gestore unico di ambito, l’Ente competente, alla scadenza delle gestioni esistenti e conformi a legge, con un bacino di riferimento inferiore al 25% della popolazione ricadente nell’Ambito territoriale ottimale, dispone l’affidamento per una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia.

Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Aeegs presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal “Decreto Ambiente”, evidenziando, in particolare:

a) a carico delle Regioni, la costituzione degli Enti di governo dell’ambito;

b) a carico degli Enti di governo dell’Ambito, l’affidamento del “Servizio idrico integrato”;

c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell’Ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del “Servizio idrico integrato” ai gestori affidatari del Servizio.

In caso di inadempienza, provvederà il Presidente della Regione, esercitando i poteri sostitutivi e ponendo le relative spese a carico dell’Ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli  adempimenti procedimentali e avviando, entro 30 giorni, le procedure di affidamento. In questa circostanza, i costi di funzionamento dell’Ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui non provveda nemmeno il Presidente della Regione, spetta all’Aeegs, entro i successivi 30 giorni, segnalare l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri, che nominerà un Commissario ad acta,  ponendo le relative spese a carico dell’Ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale (art. 172, comma 4, Dlgs. n. 152/06).

In ogni caso, alla scadenza del periodo di affidamento, o all’anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al “Servizio idrico integrato” sono trasferiti direttamente all’Ente Locale, secondo le modalità previste nella convenzione (art. 172).

Oltre alle numerose modifiche al Dlgs. n. 152/06 sopra esaminate, l’art. 7 in commento procede, prevedendo ai commi 2 e 3, l’iter per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché le modalità per l’individuazione di detti interventi.

Il comma 4 prevede che, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, i Presidenti delle Regioni possano richiedere di avvalersi di Società “in house” delle Amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, previa informazione ai rispettivi Ministeri esercitanti il “controllo analogo” sulle proprie Società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

Ai sensi del successivo comma 5, spetta ai Presidenti delle Regioni provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per effettuare le occupazioni di urgenza e le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi.

Inoltre, per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei “Servizi idrici”, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente un apposito “Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche”. A tal fine, il comma 6 prevede le modalità di finanziamento ed utilizzo del Fondo.

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari ed oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia europea, può essere attivata, entro il 31 dicembre 2014, la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, con la possibilità di nominare appositi Commissari straordinari, a cui in ogni caso non possono essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 7). Mentre, per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle Aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, è assegnata alle Regioni la somma complessiva di 110 milioni di Euro, a valere sulle risorse del “Fondo sviluppo e coesione 2007-2013” per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua (comma 8).

Tutte le disposizioni di cui all’art. 7 in commento trovano applicazione anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione (comma 9-bis).

Art. 8 – Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto

Il presente art. 8 prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge di conversione n. 164/14, devono essere adottate, con Dpr., disposizioni in merito al riordino e alla semplificazione in materia di gestione di rocce e terre da scavo, secondo i seguenti principi direttivi:

  • coordinamento formale, sostanziale e semplificazione della normativa vigente;
  • integrazione dell’art. 183, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 152/06, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce di scavo;
  • indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle Preleggi;
  • proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;
  • divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo, in particolare dalla Direttiva n. 2008/98/Ue;
  • razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
  • garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una consultazione pubblica di 30 giorni. Il Ministero dell’Ambiente è tenuto a pubblicare entro 30 giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Art. 9 – Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – Afam

All’art. 9, il comma 1 prevede che, fatti salvi i casi previsti dall’art. 57, comma 2, lett. c) – inerente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei Settori ordinari in caso di interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati nonché di estrema urgenza – e dall’art. 221, comma 1, lett. d) – afferente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei Settori speciali per i casi di estrema urgenza – del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”), per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce “estrema urgenza”, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

a)    alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b)   alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

c)    all’adeguamento alla normativa antisismica;

d)   alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Il comma 2 introduce alcune misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure per gli interventi di cui al comma 1, e più nel dettaglio:

a)    per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del “Codice dei contratti pubblici e degli appalti” aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del medesimo “Codice”, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’art. 11 (relativi al c.d. “stand still“ cioè al termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto) del “Codice”;

b)   i bandi di cui al comma 5 dell’art. 122 del “Codice” (relativi a contratti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro), ad eccezione dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del “Codice dei contratti pubblici e degli appalti” aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Dlgs. n. 163/06, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;

c)    i termini di cui al comma 6 dell’art. 122 del “Codice” (previsti per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del “Codice dei contratti pubblici e degli appalti” aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del “Codice”;

d)   i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del Dlgs. n. 163/06, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici;

e)    per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento fino a 200.000 Euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici.

In sede di conversione è stato aggiunto che gli appalti di cui ai commi 1 e 2 sono comunque soggetti agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8, del Dlgs. n. 163/06 ed agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del Dlgs. n. 33/13. L’Autorità nazionale Anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati.

Il comma 2-sexies, introdotto in sede di conversione, ha previsto che costituiscono esigenze imperative connesse ad un interesse generale ai sensi dell’art. 121, comma 2, del “Codice del Processo amministrativo” di cui all’Allegato 1 al  Dlgs. n. 104/10, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il Tar, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante.

Il comma 2-septies, sempre introdotto in sede di conversione, ha statuito che ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con Dpcm. tra quelli previsti negli Accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 240, della Legge n. 191/09, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’art. 11 del Dlgs. n. 163/06 (relativi al c.d. “stand still“ cioè al termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto).

Art. 10 – Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dell’economia

L’art. 10, comma 1, ha apportato alcune modifiche all’art. 5, del Dl. n. 269/03, che disciplina la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Spa. In particolare, con le lett. a) e b), è stato allargato il campo d’azione della Cassa DD.PP., sia da un punto soggettivo, estendendo l’accesso ai finanziamenti anche ai soggetti privati per operazioni in particolari Settori di interesse generale – Settori che è disposto verranno individuati con Dm. Mef ex art. 5, comma 7, lett. a), e comma 11, lett. e), del Dl. n. 269/03 – sia da un punto di vista oggettivo, disponendo che Cassa DD.PP. finanzi le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con Enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, e non più, come precedentemente previsto, solo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a fornitura di servizi pubblici e bonifiche ex art. 5, comma 7, lett. b), del Dl. n. 269/03.

In sede di conversione è stato inserito il comma 2-bis, che modifica l’art. 5 del Dl. n. 269/03, specificando esplicitamente il riferimento alle operazioni adottate nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, con riguardo alla possibilità di cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, secondo le modalità e i limiti definiti in apposita Convenzione stipulata tra Cassa DD.PP. e Mef, ai sensi dell’art. 22, della Legge 125/14.

Art. 11 – Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto

La lett. a) del comma 1 ha esteso a tutte le opere previste in piani o programmi approvati da Amministrazioni pubbliche il credito d’imposta riconosciuto per l’utilizzazione di contratti di partenariato pubblico-privato per la realizzazioni di opere. Inoltre, il limite minimo di valore dell’opera per accedere al citato credito d’imposta è stato ridotta da 200 a 50 milioni di Euro.

La lett. b) ha riproposto gli interventi sopra citati (estensione del campo di applicazione e riduzione della soglia di accesso ai provvedimenti agevolativi) in materia di esenzione dal canone di concessione delle opere realizzate con contratti di finanza di progetto o contratti di partenariato pubblico privato, qualora venga accertata la non sostenibilità economica dell’operazione.

La lett. c) ha disposto, mediante l’aggiunta del comma 2-quinquies, dell’art. 33, del Dl. n. 179/12, che il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da Amministrazioni pubbliche che godono delle 2 agevolazioni sopra citate, non può superare l’importo di 2 miliardi di Euro.

Art. 12 – Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei

L’art. 12 ha affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di sostituirsi, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento da parte delle P.A. responsabili di attuazioni di piani, programmi o interventi cofinanziati dall’Unione europea, ovvero nei casi di inerzia, ritardo o inadempimento delle P.A. responsabili dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Ue. In tali casi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata – che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta (trascorsi i quali il parere si intende reso) – propone al Cipe il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita poteri ispettivi e di monitoraggio, volti ad accertare il rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti nei piani, programmi e interventi finanziati dall’Ue o dal “Fondo per lo sviluppo e la coesione”.

Qualora sia accertato l’inadempimento, l’inerzia o il ritardo nell’attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi previsti dall’art. 9, comma 2, del Dl. n. 69/13.

Art. 13 – Misure a favore dei project bond

L’art. 13 in commento ha previsto alcune disposizioni in merito all’incentivazione, da parte delle Società di progetto e delle Società titolari di contratti di partenariato pubblico-privato, dell’utilizzo dello strumento dei project bond. Tra i provvedimenti disposti, evidenziamo l’eliminazione della forma nominativa obbligatoria, al fine di agevolare la circolazione e la liquidabilità del titolo sui mercati; l’eliminazione del termine ultimo di vigenza del regime fiscale di favore concesso alla citata categoria di titoli, originariamente previsto nel giugno 2015 dall’art. 1, comma 4, del Dl. n. 83/12; le semplificazioni introdotte per la circolazione, l’escussione e la costituzione delle garanzie prestate al fine di garantire l’esposizione debitori nei confronti dei soggetti che hanno acquistato i titoli.

Art. 14 – Disposizioni in materia di standard tecnici

La norma prescrive l’impossibilità di richiedere, da parte degli Organi competenti, modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura o dell’opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Art. 17 – Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

Le norme di cui al Capo V (dall’art. 17 all’art. 274) recano alcune disposizioni volte a semplificare e rilanciare l’edilizia, apportando numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr. n. 380/01.

In particolare, l’art. 17 in commento, il quale modifica e integra il Dpr. n. 380/01, rivedendo gli artt. 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, e introducendo gli artt. 3-bis, 23-ter, 28-bis, è stato novellato in sede di conversione. Tra le novità rilevanti per gli Enti Locali, evidenziamo la riconduzione tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche di quegli interventi inerenti al frazionamento o all’accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche allorché comportino la variazione delle superfici delle singole unità immobiliare nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Con il nuovo art. 3-bis è disposto che lo strumento urbanistico (Regolamento) potrà individuare gli edifici esistenti che non risultano più compatibili con gli indirizzi della pianificazione, riconoscendo forme compensative per procedere alla riqualificazione urbana, in alternativa all’espropriazione.

Viene istituita una nuova fattispecie per i “permessi di costruire” in deroga agli strumenti urbanistici territoriali, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa Deliberazione del Consiglio comunale attestaste l’interesse pubblico.

In sede di conversione sono state introdotte alcune novità per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e con riguardo ai termini di inizio e fine lavori è disposto che il primo, di inizio lavori, non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso, e il secondo, di fine lavori, non può essere superiore a 3 anni dalla data di rilascio. Trascorsi tali termini il permesso decade, tranne che prima della scadenza non sia richiesta e accordata (con motivato provvedimento) una proroga.

Viene disposto che deve essere comunque ammessa la proroga dei termini per l’inizio e la conclusione dei lavori nei casi in cui questi siano stati sospesi a seguito iniziative poste in essere dalla P.A. o dell’Autorità giudiziaria, rivelatesi poi infondate.

E’ riconosciuta in ogni caso la legittimità dei mutamenti della destinazione d’uso operati all’interno della stessa categoria funzionale, salvo diversa specifica previsione da parte delle Leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali.

In sede di conversione è stata modificato l’art. 28-bis, relativo al “permesso di costruire convenzionato”, specificando che la Convenzione dovrà essere approvata con Delibera del Consiglio comunale.

La norma infine dispone che gli atti di pianificazione attuativa quali i Piani di recupero o Piani particolareggiati, con riguardo a strumenti di trasformazione urbana, potranno prevedere un “contributo di costruzione” più contenuto, commisurandolo unicamente al costo di costruzione e non anche all’incidenza degli oneri di urbanizzazione.

In sede di conversione è stato modificato l’art. 31, già introdotto dal Dl. n. 133/14, e inerente l’accertamento di interventi eseguiti in assenza di “permesso di costruire”, in totale difformità o con variazioni essenziali e le ingiunzioni di demolizione, prevedendo la possibilità di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra Euro 2.000 e Euro 20.000. La norma innovata dispone che, nei casi di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’art. 27, comma 2 , la sanzione dovrà sempre essere irrogata nella misura massima. La mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio costituisce elemento di valutazione della performance individuare nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Dirigente e del Funzionario inadempiente. I proventi dalle sanzioni in parola spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione delle opere abusive e al pristino delle stesse, inoltre all’acquisizione e all’attrezzatura di aree destinate al verde pubblico.

Infine, la norma dispone la completa sostituzione della Dia con la Scia. Potranno essere realizzate le attività mediante Scia e comunicate a fine lavori con attestazione del Professionista le varianti minori a “permessi di costruire” (quelle che non configurano una variazione essenziale), a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di Settore.

Art. 17–bis – Regolamento unico edilizio

L’art. 17-bis, introdotto in sede di conversione, modifica l’art. 4, del Dpr. n. 380/01, inserendovi il comma 1-sexies, secondo il quale il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno Schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

Il Regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, dovrà essere adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, e comunque entro i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, di cui all’art. della Legge n. 241/90.

Art. 18 – Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

La norma, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni di cui all’art. 79, della Legge n. 392/78, dispone che, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad Euro 250.000, riconosce alle parti contraenti la facoltà di concordare contrattualmente termini derogatori alle disposizioni di cui alla Legge n. 392/78. La norma è stata modificata in sede di conversione; originariamente infatti la possibilità di concordare termini derogatori era riconosciuta agli immobili di cui sopra per i quali fosse pattuito un canone annuo superiore a Euro 150.000 e non ad Euro 250.000.

Inoltre, sempre in sede di conversione è stata inserito il comma 2, col quale è statuito che le disposizioni predette non si applicano ai contratti in corso al 12 novembre 2014.

Art. 19 – Esenzione da ogni Imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

La norma dispone l’esenzione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione delle Imposte di registro e dalle Imposte di bollo.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis, col quale è disposto che nella definizione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Il conduttore, con propria comunicazione, potrà avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto, è concessa la facoltà ai Comuni di riconoscere un’aliquota Imu ridotta.

Art. 20 – Misure per il rilancio del Settore immobiliare

Vengono introdotte modifiche al regime delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per cercare di attrarre capitali nel mercato immobiliare. A tal fine è stata innalzata la percentuale massima di quota che può essere detenuta da un unico socio per poter accedere al regime premiale, passando dal 51% al 60%; inoltre, è stata ridotta la percentuale di utili che le Siiq dovranno obbligatoriamente distribuire, passando dall’85% al 70%.

Art. 22 – Conto termico

L’art. 22 dispone l’aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 della “Legge di stabilità 2014”. Queste misure, finalizzate ad agevolare l’accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, saranno formalizzate per mezzo di un Dm. Ambiente da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

L’art. 22, cosí come novellato dalla Legge di conversione n. 164/14, specifica che:

–       saranno adottati criteri di semplificazione procedurale;

–       saranno perseguiti obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica;

–       si consentirà, a soggetti di edilizia popolare ed a Cooperative di abitanti, l’accesso anche alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione.

Art. 22-bis – Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

L’art. 22-bis, inserito in sede di conversione del Dl. n. 133/14, specifica che le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 26 del Dl. n. 91/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/14, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta Legge di conversione n. 164/14, Enti Locali o Scuole.

Art. 24 – Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

La norma dispone che, con apposita Delibera, i Comuni potranno definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati dai cittadini, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

Gli interventi di valorizzazione potranno riguardare la pulizia, la manutenzione, o l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, o comunque di una zona del territorio urbano o extraurbano limitata; in sede di conversione la disposizione è stata integrata ricomprendendo tra gli interventi sopra elencati anche interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

In considerazione di tali interventi, i Comuni potranno riconoscere, per un periodo di tempo limitato, riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, in ragione dell’esercizio dell’attività posta in essere.

La Legge di conversione n. 164/14 ha introdotto un ultimo periodo all’art. 24 in commento, secondo il quale tali riduzioni saranno concesse prioritariamente alle comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Art. 25 – Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

All’art. 25, il comma 1 ha disposto alcune modifiche alla Legge n. 241/90, in particolare introducendo l’art. 14-ter, comma 8-bis, che stabilisce una regola generale per la materia in oggetto, secondo la quale i termini di validità di pareri, autorizzazioni, concessioni, “nulla-osta” o atti di assenso acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.

In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche alla Legge n. 241/90, agli artt. 14-quater e 14-quinquies relativi alla Conferenza di servizi.

Il comma 2 ha integrato l’art. 12, comma 2, del Dl. n. 83/14, recante “Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici”, disponendo che con il Dm. Beni e Attività culturali e Turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui allo stesso art. 12, da emanarsi entro il 1° dicembre 2014, dovranno essere individuate le tipologie per le quali non sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica e quelle tipologie di intervento di lieve entità che possono eventualmente essere regolate anche tramite Accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90.

La norma introduce alcune disposizione finalizzate a snellire e velocizzare i procedimenti inerenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (Dlgs. n. 42/04).

Infine, è previsto (al comma 4) che, con Dm. Beni e Attività culturali e Turismo, di concerto con Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, saranno stabilite le linee-guida per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 96, comma 6, del Dlgs. n. 163/06.

Art. 26 – Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati

La norma dispone alcuni provvedimenti finalizzati alla valorizzazione degli immobili inutilizzati del demanio.

Viene preliminarmente disposto che l’Accordo di programma di cui al Tuel avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica.

Il Comune, al fine di individuare i contenuti dell’Accordo di programma, potrà presentare, all’Agenzia del Demanio (e non più come previsto prima della conversione, al Ministero titolare del bene), una proposta di recupero dell’immobile anche attraverso il cambio di destinazione d’uso. Prima della Legge di conversione, la norma prevedeva la presentazione di un “progetto”, ma in sede di conversione è stato cambiato il riferimento terminologico in “proposta”. L’Agenzia del Demanio sarà tenuta a valutare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento di valorizzazione o di alienazione.

Inoltre, sempre in sede di conversione, è stato introdotto il comma 1-bis, secondo il quale saranno valutati prioritariamente i progetti di recupero di immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a Cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

I progetti aventi scopi differenti saranno valutati, in sede di Accordo di programma, con i riflessi sulla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.

Il Mef e l’Agenzia del Demanio, nonché il Ministero della Difesa (quando le operazioni coinvolgono immobili ad esso in uso e non più idonei alle sue finalità istituzionali), effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 164/14 di conversione del Dl. n. 133/14 in commento. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell’Amministrazione della Difesa non più utilizzati sarà comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

Non potranno essere presi in considerazione gli immobili per i quali sia stata già accolta la domanda di trasferimento di cui all’art. 56-bis, del Dl. n. 69/13, nonché quelli per i quali risulti in corso una richiesta di riesame. Su tali immobili continuerà ad essere applicata la disciplina prevista dal Dl. n. 69/13, fino al momento del trasferimento del bene all’ente richiedente, ovvero alla sua rinuncia.

Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministero della Difesa (limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali) potrà formulare al Comune una proposta di recupero dell’immobile a diversa destinazione urbanistica, previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati.

L’Accordo di programma avente ad oggetto la proposta (e non più il progetto) di valorizzazione, sottoscritto dal Comune interessato, d’intesa con l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa (limitatamente ad immobili a questi in uso e non più idonei alle sue finalità istituzionali) costituisce variante di destinazione d’uso ai sensi del Dlgs. n. 267/00, da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione, l’Accordo è ratificato con Deliberazione del Consiglio comunale.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 164/14 di conversione del Dl. n. 133/14 in commento, le Regioni dovranno adottare le misure necessarie a garantire le necessarie semplificazioni documentali e procedimentali per l’approvazione delle varianti urbanistiche e per l’eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, correlati dagli Accordi di programma.

Una volta approvata la variante urbanistica, l’Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa (limitatamente a immobili a questi in uso e non più idonei alle sue finalità istituzionali) procedono, secondo le norme vigenti, all’alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

Qualora, entro 90 giorni dalla conclusione dell’Accordo di programma, non gli sia data attuazione, il Ministro competente potrà proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un Commissario ad acta che provveda alle procedure necessarie per la variante urbanistica.

La Legge n. 164/14 di conversione ha disposto che, nel caso di nomina del Commissario ad acta, a questi non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d’uso sia stata modificata, agli Enti Locali coinvolti nel procedimento di valorizzazione sarà riconosciuta una quota dei proventi, secondo modalità determinate con Dm. Mef, (che per gli immobili dell’Amministrazione della Difesa dovrà essere adottato di concerto con il Ministero della Difesa). Nel testo previgente alla Legge di conversione era prevista l’emanazione di un Dm. Interno, da adottarsi di concerto con il Mef.

Infine, il comma 8-bis introdotto in sede di conversione ha abrogato l’art. 3-ter, comma 12, del Dl. n. 351/01, relativo alla procedura inerente all’individuazione delle ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili.

Art. 27 – Misure urgenti in materia di patrimonio dell’Inail

La norma dispone che con Dpcm., su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da adottare entro il 13 ottobre 2014, vengano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d’urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’Inail, di cui all’art. 65 della Legge n. 153/69.

La Legge n. 164/14 di conversione ha integrato la norma in commento, specificando che tra le opere di pubblica utilità da finanziare che dovranno essere individuate si dovrà avere particolare riguardo a interventi di bonifica dell’amianto, la messa in sicurezza e l’incremento dell’efficienza energetica di Scuole, Asili nido, Strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

Per tali finalità l’Inail, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al “Piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016” previsto dal Dm. Mef 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 15, del Dl. n. 78/10.

Art. 43 – Misure in materia di utilizzo del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti territoriali” e di “Fondo di solidarietà comunale

La norma dispone che gli Enti Locali che hanno deliberato il ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00) possono ora prevedere, tra le misure necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, anche l’utilizzo delle risorse attribuibili a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” (art. 243-ter del Dlgs. 267/00). Se a seguito dell’approvazione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, da parte della Corte dei conti, l’ammontare delle risorse effettivamente attribuite a valere sul predetto “Fondo di rotazione” risulterà inferiore, l’Ente Locale sarà tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del Piano, ad indicare misure alternative di finanziamento per la differenza.

Nel caso di utilizzo delle risorse del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/00, gli Enti Locali iscrivono le risorse ottenute in entrata nel Titolo II, Categoria 01, Voce economica 00, Codice Siope 2102, mentre la sua restituzione nella spesa al Titolo I, Intervento 05, Voce economica 15, Codice Siope 1570.

Le entrate suddette rilevano ai fini del Patto di stabilità interno nei limiti di Euro 100 milioni per il 2014 ed Euro 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli Enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio.

Il Ministero dell’Interno, in sede di adozione del Piano di riparto del Fondo di cui all’art. 1, comma 2, del Dm. Interno 11 gennaio 2013, recante “Accesso al ‘Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali’”, individua, per ciascun Ente che ha deliberato il ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del Patto di stabilità interno.

Il comma 3-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto, stabilisce che la sanzione prevista dall’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11 (riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo perequativo” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato), per inadempienza al Patto di stabilità interno 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si dovrà applicare fino ad un importo pari al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. I Comuni che hanno attivato nell’anno 2014 la procedura di “riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-bis del Tuel), e quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, possono richiedere il pagamento della sanzione in modo rateizzato in 10 anni; in tal caso, gli effetti finanziari determinatesi con l’applicazione della sanzione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10).

E’ stato previsto che, entro la data del 20 settembre 2014, il Ministero dell’Interno doveva erogare ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l’anno 2014 dal “Fondo di solidarietà comunale”; l’importo dell’attribuzione, per ciascun Comune, è stabilito nel 66% di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell’Interno come spettante per l’anno 2014 a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”, detratte le somme già erogate.

E’ infine previsto, per l’anno 2014, che i 49,4 milioni di Euro del “Fondo per il Federalismo amministrativo di parte corrente” di cui alla Legge n. 59/97, impegnati e mai pagati, sono riassegnati al “Fondo di solidarietà comunale”.

La Legge n. 164/14 di conversione ha inoltre introdotto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quataer. E’ ora previsto che i Comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni a valere su detto “Fondo” per l’anno 2013 disposte dal comma 729-bis (variazione conseguente alla verifica dei versamenti Imu 2013 per i fabbricati di Categoria “D”), possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  comprese quelle da trattenere per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità di applicazione della presente disposizione saranno rese note dal Ministero dell’Interno con apposito Comunicato. Il Ministero dell’Interno, a seguito delle richieste di rateizzazione, dovrà comunicare ai Comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2013 gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il comma 5-ter riduce dal 90% al 75% il limite minimo dell’importo dei pagamenti da effettuare per debiti per i quali siano state precedentemente concesse anticipazioni di liquidità, al fine di erogare le ulteriori anticipazioni di liquidità finalizzate proprio all’erogazione di aggiuntiva liquidità agli Enti Locali per far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennaleex art. 243-bis del Tuel.

Il comma 5-quater stabilisce che un apposito Dm. Mef adotterà la Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali di ogni singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario, uno dei criteri indicati dall’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 228/12, per la redistribuzione della quota del 10% del “Fondo di solidarietà comunale”, a tale scopo finalizzata. Lo Schema di decreto con la Nota metodologica e la stima dovranno passare al vaglio della Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale.