E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014 il Dl. 24 giugno 2014, n. 91, rubricato “Disposizioni urgenti per il Settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (c.d. “Decreto Sviluppo”).
In un primo momento, il Governo aveva varato una sola norma che metteva insieme le disposizioni contenute in questo Decreto e quelle che oggi fanno parte del Dl. n. 90/14 (vedi commento precedente), ma dopo l’intervento del Quirinale si è però proceduto a “spacchettare” il Decreto al fine di creare 2 provvedimenti distinti: il “Decreto P.A.” e il “Decreto Sviluppo”.
Sebbene molte delle misure introdotte siano di interesse soprattutto per le imprese, riportiamo qui di seguito alcune disposizioni d’interesse anche per gli Enti Locali.
Art. 9 – Interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici
Gli Enti pubblici possono ottenere finanziamenti a tasso agevolato (50% del tasso d’interesse stabilito dal Decreto Mef 17 novembre 2009) al fine di realizzare interventi per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari, nel limite complessivo di Euro 350 milioni. Tali finanziamenti a tasso agevolato non concorrono alla determinazione del limite massimo di interessi passivi stabilito dall’art. 204 del Tuel.
Anche i fondi immobiliari chiusi, costituiti ai sensi dell’art. 33 del Dl. n. 98/11, possono accedere ai suddetti finanziamenti a tasso agevolato per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l’efficienza energetica dell’edilizia scolastica e universitaria.
L’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di una diagnosi corredata da certificazione energetica; gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno 2 classi in un periodo massimo di 3 anni, certificato da parte di un Organismo tecnico terzo individuato da apposito Dm., da emanarsi entro il 23 settembre 2014, a pena di revoca del finanziamento.
Con tale Dm. saranno anche individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato in parola, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare.
La durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato è ordinariamente stabilita in 20 anni e l’importo di ciascun intervento non deve essere superiore ad 1 milione di Euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, ed a Euro 2 milioni per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio comprensivo dell’involucro; per i finanziamenti richiesti per interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione, la durata massima è di 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è di Euro 500.000.
Art. 26 – Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
Le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all’art. 7, del Dlgs. n. 387/03, e all’art. 25, comma 10, del Dlgs. n. 28/11, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e per favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, sono erogate con nuove modalità.
Dal secondo semestre 2014, il Gse erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettuerà il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative saranno definite dal Gse e approvate con apposito Dm. Sviluppo economico entro il 10 luglio prossimo.
Dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nell’Allegato 2 al Dl. n. 91/14 ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti.
Le riduzioni per le tariffe onnicomprensive, erogate ai sensi del Dm. Sviluppo Economico 5 luglio 2012 e indicate nell’Allegato 2 del presente Decreto, si applicano alla sola componente incentivante.
Il beneficiario della tariffa incentivante può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato ai sensi del presente articolo. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa sulla base di apposite convenzioni con il Sistema bancario.
Le Regioni e gli Enti Locali adeguano alla durata dell’incentivo la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici.
Art. 33 – Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti
Viene sostituito l’art. 148, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 e stabilito, in tema di controlli esterni sugli Enti Locali, che le Sezioni regionali della Corte dei conti verificano con cadenza annuale (anziché semestrale) il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun Ente Locale.
Conseguentemente, anche il Referto sul sistema dei controlli interni, da adottarsi sulla base delle “Linee guida” deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, dovrà essere trasmesso annualmente (anziché semestralmente) alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Le successive modifiche apportate all’art. 1, del Dl. n. 174/12, in merito al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, riscadenza in 12 mesi la redazione da parte delle Regioni della Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
In tema di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei Partiti politici per le Elezioni comunali, è stato modificato l’art. 13 della Legge n. 96/12, stabilendo che per gli obblighi di controllo in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di Tesoriere dei Partiti o dei Movimenti politici o funzioni analoghe attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono solo ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e che la sanzione stabilita in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei Partiti, Movimenti politici e Liste si applica solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.