Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026
La questione riguarda una Società alla quale era stato chiesto di pagare circa 45mila Euro di Iva che l’Amministrazione riteneva indebitamente rimborsata. La Società aveva però già definito in modo agevolato la controversia relativa all’avviso di accertamento con cui quella stessa somma era stata contestata. Successivamente l’Amministrazione aveva comunque notificato una nuova intimazione di pagamento per recuperare l’importo.
I Giudici hanno chiarito anzitutto che la “definizione agevolata” non equivale all’annullamento dell’avviso di accertamento e non significa nemmeno che il credito Iva del contribuente diventi automaticamente certo e incontestabile.
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