Deposito dei conti giudiziali

Nel Parere n. 4 del 10 settembre 2020 della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede consultiva, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, chiede un parere in materia di adempimenti a cura degli Uffici del Sistema delle Ragionerie in ordine al deposito dei conti giudiziali a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 174/2016, recante il “Codice di Giustizia contabile”.

La Sezione rileva che gli Agenti contabili, in base all’art. 139, comma 1 del Dlgs. n. 174/2016, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione, presentano il conto giudiziale all’Amministrazione di appartenenza. Inoltre, la disposizione sopra richiamata fa salvi i diversi termini previsti in altre norme di legge (come i 2 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio previsti all’art. 16, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 123/2011, per le Amministrazioni erariali; i 30 giorni di cui agli artt. 226 e 233 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), per gli Enti Locali; in ogni caso i 60 giorni previsti in generale per gli Enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 della Legge n. 658/1984).

Tuttavia, la Sezione rileva che l’art. 139, del Dlgs. n. 174/2016, al comma 3, prevede che le “modalità di presentazione dei conti” possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole Amministrazioni, nel rispetto dei Principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e che restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive Amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Nel giudizio di conto assume importanza la “previa parificazione” del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3 del Dlgs. n. 174/2016, la quale rappresenta una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il “visto di regolarità amministrativo-contabile” rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

La Sezione conclude affermando che anche per i conti erariali (perciò resi da Agenti contabili delle Amministrazioni dello Stato) è il Responsabile del procedimento, da individuare all’interno di ogni singola Amministrazione interessata, che deve depositare il conto e che ha la responsabilità dei relativi adempimenti. Relativamente invece al profilo procedurale si chiarisce che l’Applicativo “Sireco” – già operativo per i conti giudiziali degli Enti territoriali – risulta implementato in maniera da ricondurre il ruolo delle Ragionerie territoriali a quanto previsto dal vigente Dlgs. n. 123/2011.