Derogabilità del principio della suddivisione dell’appalto in lotti

Nella Sentenza n. 2044 del 3 aprile 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla derogabilità del principio della suddivisione in lotti di un appalto. I Giudici chiariscono che tale principio, previsto dall’art. 51 del Dlgs. n. 50/16, può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti. I Giudici pongono in evidenza che se è vero che l’art. 51 del Dlgs. n. 50/16 ha mantenuto il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/06, tuttavia nel nuovo regime il principio non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139”.