Corte dei conti Puglia, Delibera n. 13 del 5 febbraio 2025
Nella fattispecie in esame, viene chiesto se il compenso per le attività di collaudo di un’opera pubblica, svolte da dipendenti individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, debba essere calcolato applicando i parametri degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 e regolamentati dal Dm. n. 204/2021, oppure quelli stabiliti dal Dm. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, eventualmente applicando un ribasso discrezionale.
Il dubbio nasce dalla posizione del Ministero, secondo cui il regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche si applicherebbe solo quando esso assume il ruolo di Amministrazione committente e titolare del contratto, mentre negli altri casi il compenso dovrebbe essere determinato sulla base del Dm. 17 giugno 2016, considerando i collaudatori come Professionisti esterni.
Il Comune, non condividendo questa interpretazione, chiede se possa applicare il Dm. n. 204/2021, dato che la norma prevede espressamente la possibilità di riconoscere incentivi anche per incarichi attribuiti da altre amministrazioni tramite accordi o convenzioni. La Sezione ha stabilito che il compenso per i dipendenti pubblici di altra Amministrazione nominati come componenti della Commissione di collaudo deve essere determinato secondo i parametri previsti dal Dm. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, senza possibilità di applicare un ribasso discrezionale da parte dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. Questo perché il conferimento dell’incarico avviene in applicazione di un obbligo normativo (art. 8, comma 3, del Dm. n. 448/2021), senza passare attraverso una procedura di gara o confronto competitivo, che invece potrebbe giustificare una riduzione del compenso nel rispetto dei principi di equità.
La Sezione ha escluso l’applicabilità dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 e del relativo Dm. n. 204/2021, che disciplinano gli incentivi per funzioni tecniche, poiché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non esercita il ruolo di amministrazione committente né ha la titolarità del contratto d’appalto. Inoltre, ha precisato che il compenso deve essere erogato nel rispetto dell’art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/2008, che disciplina i limiti retributivi per i dipendenti pubblici.
Infine, la Sezione ha evidenziato una lacuna normativa riguardo alla regolamentazione di tali incarichi e ha auspicato un intervento legislativo per ricondurre anche questi incarichi al confronto competitivo previsto per gli affidamenti di servizi tecnici. In alternativa, ha suggerito che l’Amministrazione possa valutare l’affidamento del Servizio di collaudo mediante gara pubblica, garantendo così una maggiore trasparenza e concorrenza nella determinazione dei compensi.







