Nella Delibera n. 134 del 2 marzo 2017 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco ha formulato i seguenti quesiti:
– se nella determinazione del “Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16, si possano ricomprendere anche gli importi posti a base di gara degli appalti di forniture e servizi non finanziati con spese per investimenti;
– in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se tra le funzioni tecniche possano essere considerate anche le attività di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/16.
In riferimento al primo quesito, la Sezione afferma che nella determinazione del “Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche” si possano ricomprendere anche gli importi posti a base di gara degli appalti di forniture e servizi non finanziati con spese per investimenti.
L’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16 dispone che il suddetto “Fondo” venga costituito “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” ossia sugli “stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
Posto che, alla luce della interpretazione letterale e logico-sistematica della norma, non sembrano esservi dubbi circa l’estensione della disciplina degli incentivi anche alle suddette tipologie di appalto, occorre stabilire se le risorse finalizzate a remunerare le funzioni tecniche svolte nell’ambito degli stessi possano essere attinte anche dagli stanziamenti di spesa corrente che li finanziano.
La Sezione ritiene che il riferimento agli “stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori” deve intendersi come comprensivo anche degli stanziamenti previsti per il singolo servizio e la singola fornitura. Se, come appare chiaro, la norma estende gli incentivi anche agli appalti di servizi e forniture, non può non farne gravare gli oneri sugli stanziamenti che finanziano le relative procedure.
Del resto, non può ritenersi che gli stanziamenti relativi ai lavori pubblici finanzino l’intero “Fondo”, ivi compresa la parte destinata a remunerare le funzioni tecniche afferenti ai contratti di servizi e di forniture, laddove la norma espressamente prevede che le risorse a tal fine necessarie debbano essere attinte dagli stanziamenti relativi ai “singoli lavori”, in misura pari al 2% dell’importo posto a base di gara e che l’80% delle stesse venga ripartito “per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura”, lasciando intendere chiaramente che esiste una correlazione tra gli oneri previsti per lo svolgimento delle funzioni tecniche, gli stanziamenti che finanziano la specifica opera, servizio o fornitura, e la composizione ed entità del “Fondo”.
In risposta al secondo quesito,se tra le funzioni tecniche possano essere considerate anche le attività di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/16, la Sezione chiarisce che, non trattandosi di un’attività assimilabile ad alcuna di quelle contemplate dall’art. 113, nessun compenso incentivante può essere riconosciuto per lo svolgimento della stessa.