Corte dei conti Lazio, Delibera n. 12 del 13 febbraio 2025
Nella situazione esaminata, un Comune ha chiesto un parere per chiarire quale sia l’importo corretto del gettone di presenza per i consiglieri comunali: se quello stabilito al 25 giugno 2008 o quello successivamente ridotto dal Comune stesso. La Sezione ha chiarito che l’importo da applicare è quello in vigore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Dl. n. 112/2008. Questo valore deve includere eventuali incrementi o riduzioni applicati fino a quella data, comprese eventuali decurtazioni di legge. Dopo il 25 giugno 2008, non è più possibile aumentare il gettone di presenza, mentre eventuali riduzioni decise successivamente dal Comune rimangono valide. La decisione segue un orientamento consolidato della Corte dei Conti, richiamando precedenti pronunce delle Sezioni regionali Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, basate sul principio di contenimento della spesa pubblica. Anche la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno confermato che il gettone di presenza va determinato sulla base della spesa storica (Sezione Autonomie Delibera n. 35/2016). In conclusione, il Comune deve applicare il gettone di presenza in vigore al 25 giugno 2008, considerando eventuali aumenti o riduzioni precedenti, ma senza possibilità di aumentarlo successivamente.


