Dichiarazione fiscali: anche se presentate “a zero” con il solo “Frontespizio” si considerano correttamente inviate

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un accertamento d’ufficio contro un contribuente, accusandolo di non aver presentato la Dichiarazione dei redditi per il 2003 e richiedendo il pagamento di oltre Euro 61.000 tra imposte e sanzioni.

Il contribuente ha contestato l’accertamento, sostenendo che la Dichiarazione non fosse del tutto assente, ma solo parzialmente incompleta, e che per questo motivo l’Agenzia avesse perso il diritto di riscuotere le imposte, essendo scaduti i termini.

La Ctp ha accolto il ricorso del contribuente, e questa decisione è stata confermata dalla Ctr, che ha stabilito che la presentazione del solo “Frontespizio” della Dichiarazione non equivaleva a una mancata presentazione.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione, ma il Collegio ha deciso di rinviare il caso per ulteriori approfondimenti.

La controparte sostiene che la Dichiarazione dei redditi sia stata inviata con importi pari a zero e che il sistema ministeriale abbia permesso l’invio solo dopo che il contribuente aveva escluso la conferma dei Quadri successivi, lasciando quindi confermato solo il “Frontespizio”. Questo significherebbe che non si trattava di un semplice invio del “Frontespizio”, ma di una Dichiarazione completa, anche se con importi pari a zero.

La Sentenza contestata non ha affrontato direttamente queste questioni. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che una Dichiarazione dei redditi che riporta solo i dati identificativi del contribuente, senza informazioni su redditi e deduzioni, non può essere considerata omessa, salvo casi estremi in cui il documento sia totalmente assente o non sia stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

In un contesto di trasmissione telematica, i Giudici di legittimità hanno stabilito che la Dichiarazione si considera ricevuta quando viene emesso un numero di Protocollo, a meno che non si siano verificati errori bloccanti che impediscono l’invio. Sarebbe quindi compito dell’Agenzia dimostrare l’esistenza di un errore bloccante che avrebbe richiesto una nuova trasmissione corretta.

Inoltre, anche una Dichiarazione non firmata non è considerata inesistente e può essere successivamente sanata o dimostrata come valida dal contribuente.

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