Difetto di giurisdizione in materia di subentro in alloggio Erp

Tar Campania, Sentenza n. 5170 del 1° ottobre 2024

Nel caso di specie, la questione controversa riguarda il rigetto da parte dell’Amministrazione della richiesta di subentro e voltura del contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presentata da un soggetto, figlia del precedente assegnatario deceduto.

L’Amministrazione ha respinto la richiesta in quanto il reddito Isee dell’interessata superava il limite previsto dalla normativa per il subentro.

Il Giudice ha rilevato che, in base alla giurisprudenza, le controversie relative all’assegnazione di alloggi Erp rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario quando si tratta di cause che riguardano la risoluzione o estinzione del rapporto locatizio, come nel caso in esame, dove si discute del diritto della ricorrente a succedere nel contratto. Poiché l’Amministrazione non ha poteri discrezionali in questa fase, si tratta di un diritto soggettivo e la questione deve essere trattata dal Giudice ordinario. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

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