Nella Delibera n. 236 del 22 novembre 2016 della Corte dei conti Sicilia, l’Assessore delle Attività Produttive, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti delle Camere di Commercio della Regione, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/95, ha chiesto una serie di chiarimenti in ordine all’ammissibilità di ulteriori sistemi di recupero dei diritti camerali, alternativi rispetto alla competenza esclusiva di Riscossione Sicilia Spa nell’emissione e nella gestione dei ruoli esattoriali.
In particolare, vengono chiesti i seguenti quesiti:
1) se sia derogabile “la competenza esclusiva di Riscossione Sicilia Spa a svolgere le azioni esecutive di recupero dei crediti di che trattasi”;
2) se, in caso di risposta positiva, sia possibile “attivare procedure diverse, alternative e/o integrative, rispetto all’emissione dei ruoli esattoriali, che assicurino agli Enti camerali siciliani una maggiore quota di recupero dell’evasione del diritto camerale rispetto a quella finora raggiunta con l’ordinario ricorso all’affidamento a Riscossione Sicilia”;
3) se, specificatamente, sia consentito “avviare operazioni di cartolarizzazione ovvero di affidamento di incarichi a Società di recupero tributi o a studi legali specializzati nella stessa materia e, del pari, ‘a quali condizioni e requisiti tali eventuali procedure debbano rispondere per risultare efficaci e legittime’”.
Nel caso in esame, la richiesta è ammissibile limitatamente ai primi 2 quesiti, mentre non è ammissibile in ordine al terzo quesito.
La Sezione rileva che, poiché i diritti camerali, a differenza dei diritti di segreteria (Dpr. n. 215/10), devono essere necessariamente riscossi mediante ruolo, la competenza esclusiva in materia di Riscossione Sicilia Spa è certamente inderogabile e non è consentito, allo stato attuale della legislazione, fare ricorso all’ingiunzione fiscale di cui al Rd. n. 639/10.




