Diritti di rogito: la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione è ammessa solo per i Segretari di Fascia “C”

Nella Delibera n. 7 dell’11 gennaio 2017 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto un parere relativamente all’interpretazione dell’art. 10, comma 2-bis,del Dl. n. 114/14, ovvero in particolare se spetti la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale collocato nella Fascia “B” che presta servizio e roga contratti per conto e nell’interesse di Amministrazioni comunali sprovviste di personale con qualifica dirigenziale.

La Sezione chiarisce che i Segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai Dirigenti non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa. Invece, tale diritto resta confermato per i Segretari comunali con trattamento economico non equiparato alla dirigenza (Segretari di Fascia “C”), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall’abrogato art. 41, comma 4, della Legge n. 312/80.

La Sezione sottolinea il fondamentale principio di “onnicomprensività della retribuzione”, derogabile solo per i Segretari comunali di Fascia “C” in considerazione del differente e deteriore regime retributivo.