Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27448 del 23 ottobre 2024
Un dipendente è stato escluso dalla graduatoria per un avanzamento economico nell’Ente perché è andato in pensione durante la selezione. Prima dell’esclusione, risultava in possesso di tutti i requisiti richiesti e occupava una posizione favorevole in graduatoria. Di conseguenza, ha avviato un’azione legale per chiedere l’annullamento della sua esclusione e il riconoscimento del diritto all’avanzamento di fascia, con il relativo pagamento. La Suprema Corte ha chiarito che, secondo i contratti collettivi, l’avanzamento di fascia deve essere programmato periodicamente, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, e basarsi sulle competenze e i titoli acquisiti dal dipendente nel tempo. La progressione economica ha quindi più finalità:
– compensare la flessibilità richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva),
– riconoscere le competenze professionali acquisite (funzione premiale),
– incentivare l’efficienza dei servizi (funzione incentivante).
I Giudici di legittimità hanno sottolineato che la funzione premiale è predominante, e quindi il diritto al riconoscimento non dipende dalla presenza in servizio al momento dell’approvazione della graduatoria. La progressione economica premia infatti i risultati già raggiunti, indipendentemente dal fatto che il dipendente sia ancora in servizio. In sostanza, una volta stabiliti i criteri e avviata la procedura, non si può aggiungere la condizione della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, poiché questo introdurrebbe incertezza e non rispetterebbe l’obiettivo principale dell’avanzamento, che è quello di riconoscere e premiare il lavoro già svolto.


