Nella Sentenza n. 1991 del 25 novembre 2014 del Tar Calabria,i Giudici hanno affermato che in materia di accesso ai pareri legali forniti alla Pubblica Amministrazione occorre distinguere 2 diverse ipotesi:
a) l’ipotesi in cui la consulenza legale esterna si inserisca nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è destinato a sfociare in una determinazione finale. In tale ipotesi il parere legale è soggetto all’accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo;
b) l’ipotesi in cui la consulenza sia richiesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso, o dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose al fini di stabilire la strategia difensiva dell’Amministrazione. Assumendo in questo caso il parere natura di atto difensionale, connesso, non ad un procedimento, ma ad una controversia giudiziaria, arbitrale o meramente amministrativa, come tale è sottratto all’accesso, in quanto coperto da segreto professionale e dunque riconducibile al limite legale di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241/90.
Nel caso in questione, i Giudici hanno ritenuto che la vicenda sia annoverabile tra le ipotesi sub a), ed hanno concluso per la natura endoprocedimentale del parere legale, evidentemente richiesto dall’amministrazione resistente anche in considerazione dei complessi profili tecnico-giuridici della fattispecie, con la conseguente sua sottoposizione alla disciplina dell’accesso agli atti ex artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/90.




