Il Tar Abruzzo, Sezione Prima, con la Sentenza n. 288 del 16 aprile 2015, afferma che deve essere ammesso l’accesso alle schede di valutazione di tutti i Dirigenti, ivi comprese quelle contenenti i giudizi psico-attitudinali, se ciò è funzionale alla difesa in giudizio del ricorrente (nel caso di specie sottoposto a valutazione negativa dall’Organismo indipendente di valutazione). L’accesso, infatti, consentirebbe di verificare i criteri seguiti dall’Oiv e di sindacare l’incidenza degli aspetti attitudinali negativi sul voto complessivo attribuito dallo stesso Oiv.
Quindi, sussiste il diritto di accesso dell’interessato a conoscere gli atti dell’Organismo di valutazione recanti le valutazioni degli altri
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